Cassazione Penale n. 10740 del 09 marzo 2018 – Caduta di un montatore assenza di una linea vita

Sentenza in merito alle responsabilità, per la caduta di un montatore alta tensione lungo un pendio, del soggetto incaricato dal Cda dei poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  1. La Corte di appello di Torino il 10 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta del 23 aprile 2015 con la quale D.V. era stato riconosciuto colpevole di lesioni colpose nei confronti di F.S., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 19 settembre 2013, e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia (multa di 1.000,00 euro), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena (a 700,00 euro di multa); con conferma nel resto.
  2. I Giudici di merito hanno ritenuto D.V., in qualità di datore di lavoro, responsabile delle lesioni patite dall’operaio dipendente F.S. che, intento con le mansioni di montatore alta tensione e tirafili ad accompagnare il sollevamento della catena di alcuni isolatori, che dovevano essere sostituiti, lungo un traliccio dell’alta tensione in Valle d’Aosta, tendendo la fune di ritorno e stando vicino alla catena, perdeva l’equilibrio e cadeva lungo un pendio, andando, infine, a sbattere contro una roccia sporgente dal terreno, provocandosi plurime fatture e contusione polmonare.
  3. Il profilo di colpa individuato sussistente a carico dell’imputato, previamente incaricato dal Consiglio di amministrazione della s.p.a. Sirti di tutti i poteri e di tutte le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è di tipo sia generico che specifico, in particolare per non avere correttamente progettato nel piano operativo di sicurezza l’operazione di sostituzione degli isolatori ed armamenti, non essendosi tenuto conto delle specifiche condizioni ambientali presenti all’interno del cantiere (art. 71, comma 2, lett. a e b, e punto n. 3.2.5. dell’allegato VI al  lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. lgs. 3 agosto 2009, n. 106), cioè della forte inclinazione del pendio montano sul quale F.S. si era trovato ad operare: il P.O.S. infatti prevedeva solo i pericoli da sollevamento pesi in piano. Si è al riguardo osservato da parte di entrambi i Giudici di merito che la previsione di una linea vita cui stare agganciato durante l’attività svolta avrebbe di certo impedito di scivolare lungo il pendio scosceso.
  4. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente difetto motivazione e violazione di legge, quest’ultimo sotto il profilo di omissione della motivazione e di travisamento della prova.

3.1. Con il primo motivo si censurano entrambe le sentenze di merito sotto il profilo della corrispondenza tra l’editto di accusa ed il contenuto decisorio, avendo l’istruttoria smentito che F.S. sia caduto a causa della trazione della fune dell’argano (nell’editto si legge che, essendo andata in trazione la fune dell’argano ed essendosi mossa la catena, l’operaio subiva il relativo contraccolpo e cadeva):

il Tribunale, infatti, discostandosi dal capo di imputazione elevato dal Pubblico Ministero, che aveva attributo l’infortunio ad un’erronea progettazione dell’operazione di sollevamento degli isolatori, operazione concepita in modo tale da non impedire quel contraccolpo che avrebbe causato la condotta del lavoratore, aveva individuato un particolare fattore di rischio nella forte inclinazione del pendio montano sul quale F.S. si era trovato ad operare e, in conseguenza, colpa del datore di lavoro nella mancata installazione di una linea vita alla quale il lavoratore si sarebbe potuto-dovuto ancorare, e ciò a prescindere dalla causa prossima dell’infortunio; la Corte di appello, sorvolando sulla descrizione del capo di imputazione, avrebbe ribadito che i rischi e le misure precauzionali non sarebbero stati contestualizzati, non essendosi tenuto conto della pendenza del cantiere, e che sarebbe stato irrilevante stabilire la causa immediata della caduta dell’operaio poiché, in quel concreto contesto fattuale, era prevedibile che una perdita di equilibrio, qualunque ne fosse il motivo, avrebbe cagionato un rotolamento, attesa la forte inclinazione del terreno…… (Fonte cortedicassazione.it)

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