Cassazione Penale sentenza n. 13320 del 22 marzo 2018 – Infortunio e importanza delle cinture di sicurezza

L’importanza delle cinture di sicurezza e infortunio con un trattore.

Con sentenza del 07 aprile 2017 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Siena dichiarava E.M.G.A. responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3 cod. pen. e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, la condannava alla pena di Euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. L’E.M.G.A. veniva altresì condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile T.K. per la cui liquidazione rimetteva le parti dinanzi al giudice civile.

All’imputata veniva contestato, nella sua qualità di amministratore unico della società Agricola Lo Spugnaccio s.r.l., di avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, omesso di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori – in particolare per non avere dotato il trattore Fiat targato xxxxxx dell’idoneo sistema di ritenzione per il conducente – cagionando, così, al lavoratore T.K. lesioni colpose consistite nella «frattura branca ischio pubica» giudicate guaribili in giorni 138, cagionate dalla caduta a terra del lavoratore a seguito del ribaltamento del trattore che stava manovrando. In Castelnuovo Berardenga luglio 2008.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il giorno 11 luglio 2008 T.K. veniva incaricato dal capo – operaio K.I. di spostare alcune botti contenenti trattamenti anticrittogamici da effettuare sui vigneti avvalendosi del trattore marca Fiat modello xy xzzzz ma, a causa del non corretto uso dell’impianto frenante, perdeva il controllo del mezzo, urtava contro un muro di contenimento e precipitava nella scarpata sottostante che si trovava circa un metro e mezzo al di sotto del piazzale in cui stava effettuando la manovra. A causa del capovolgimento del trattore T.K. fuoriusciva dall’abitacolo e rimaneva schiacciato da detto veicolo che gli provocava l’inabilità al lavoro protrattasi per più di quattro mesi per «politrauma da schiacciamento, PNX bilaterale, versamento pleurico, fratture costali multiple bilaterali e di entrambe le clavicole, fratture multiple del bacino, trauma cranico non commotivo ».

I giudici ritenevano comprovato, in aderenza alle emergenze processuali, che l’infortunio si era verificato in quanto il trattore non risultava dotato di un adeguato sistema di ritenuta del conducente che, secondo la logica controffattuale, avrebbe impedito la realizzazione dell’evento lesivo.

Da tale accertamento in fatto discendeva la responsabilità penale dell’imputata per avere omesso, per colpa, nella qualità di datore di lavoro e di titolare di una posizione di garanzia, di ottemperare all’obbligo di adottare le misure protettive stabilite dalla normativa sui requisiti di sicurezza dei mezzi agricoli che imponeva la dotazione su di essi degli elementi accessori specificatamente diretti ad escludere i pericoli connessi alla loro utilizzazione.

In particolare veniva addebitata alla E.M.G.A. la violazione della normativa contemplata dal d.lgs. del 19 settembre 1994, n. 626 e recepita anche dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che impone l’apposizione del basilare dispositivo delle cinture di sicurezza; accorgimento questo che avrebbe indubbiamente ridotto al minimo il rischio di infortuni, così previsto anche dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 2005.

La Corte distrettuale ravvisava altresì, in capo a E.M.G.A., la violazione dell’ulteriore regola cautelare costituita dall’art. 18 del citato d.lgs. n. 81 del 2008 per non avere impedito, per colpa, la guida dei trattori alla persona offesa che non aveva ricevuto alcuna formazione al riguardo.Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, E.M.G.A. elevando i seguenti motivi……. (Fonte Corte di Cassazione)

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