Cassazione Penale sentenza n. 15335 del 9 aprile 2019 – Caduta mortale del dipendente non regolare durante l’uso del trabattello.

Caduta mortale del dipendente non regolare durante l’uso del trabattello. Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE.

Cassazione Penale sentenza n. 15335 del 09 aprile 2019 – Caduta mortale del dipendente non regolare durante l’uso del trabattello. Responsabilità dei datori di lavoro, del CSE e responsabilità amministrativa dell’impresa

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto resa in data 2.10.2015, per quanto rileva in questa sede, ha assolto P.S., P.D. B.G. e M.A. dai reati di cui ai capi 2), 4) e 6) perché i fatti non sussistono; il Collegio ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di P.S., P.D. e B.G., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica. La Corte territoriale, in accoglimento dell’impugnazione della parte pubblica, ha dichiarato la conseguente responsabilità amministrativa della M.G. s.r.l., condannando la predetta società alla sanzione pecuniaria di euro 25.800,00 corrispondente a 100 quote del valore di euro 258,00 ciascuna.

I fratelli P., quali datori di lavoro di B.A., dipendente non regolarmente assunto dalla DSM Montaggi, impresa subappaltatrice di cui i prevenuti rivestono la qualità di legali rappresentanti e B.G., quale coordinatore per la sicurezza, sono chiamati a rispondere dell’omicidio colposo aggravato del lavoratore B.A., nei termini indicati al capo 1) della rubrica. In particolare, ai P. si ascrive di non aver adottato idonee opere provvisionali ed al B.G. di non averne verificato l’idoneità, in riferimento all’utilizzo di un trabattello posto a due metri e mezzo da terra, privo di parapetti, di talché B.A., che operava sul richiamato trabattello, cadeva a terra procurandosi lesioni che lo conducevano a morte.

La Corte di merito ha confermato l’affermazione di responsabilità penale dei richiamati imputati, rispetto al reato di omicidio colposo. Con riguardo alla posizione del B.G., il Collegio ha richiamato il contenuto degli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza, osservando che il prevenuto era venuto meno ai propri doveri di vigilanza e che aveva vistato il POS solo in data successiva al verificarsi dell’infortunio mortale.

In riferimento alla posizione della società M.G. srl, che ebbe a ricevere l’incarico dalla committenza di effettuare una tettoia, la Corte territoriale ha evidenziato che la predetta società aveva affidato l’esecuzione del manufatto di cui si tratta alla DSM Montaggi; e che aveva omesso di effettuare ogni attività di vigilanza, neppure verificando la redazione del POS da parte della ditta subappaltatrice. Per tali ragioni, la società è stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001.

  1. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione P.S. e P.D., a mezzo del comune difensore.

Gli esponenti si dolgono delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello in punto di trattamento sanzionatorio. Rilevano che i giudici, nel rideterminare la pena per il reato di omicidio colposo nella misura di anni due e mesi sei di reclusione hanno omesso di soffermarsi sulle censure che erano state affidate all’atto di appello, con particolare riguardo al comportamento collaborativo assunto dagli imputati, anche per fare luce sulla irregolarità della assunzione del lavoratore deceduto.

  1. B.G., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che occupa.

La parte chiarisce di impugnare la statuizione con la quale è stata confermata la penale responsabilità del B.G. per il reato di omicidio colposo di cui al capo n. 1).

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 43 cod. pen. e travisamento della prova.

L’esponente osserva che la Corte di Appello ha omesso di soffermarsi sul tema della assenza di colpa in capo al B.G., che era stato espressamente dedotto.

Tanto premesso, l’esponente contesta la sussistenza di alcuna necessità di coordinamento fra ditte diverse; ciò in quanto nel caso di specie operava una sola impresa, la DSM Montaggi, deputata all’esecuzione della copertura in legno. Rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto confrontarsi con il tema del rischio interferenziale, escludere l’applicabilità della relativa disciplina ed apprezzare l’insussistenza di obblighi a carico del coordinatore per la sicurezza. Il ricorrente osserva che il Collegio ha confuso la posizione di garanzia del coordinatore con quella dei datori di lavoro, che impiegarono un lavoratore esterno in aggiunta ai due titolari.  …     Leggi sentenza completa   fonte: Cassazione Web

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