Cassazione Penale, sentenza n. 16193 del 15 aprile 2019 – Infortunio mortale con una bombola a pressione

Cassazione Penale, sentenza n. 16193 del 15 aprile 2019 – Infortunio mortale con una bombola a pressione. Bonifica effettuata da personale inesperto, con attrezzature inadeguate e in condizioni sfavorevoli.

Con sentenza emessa in data 6/10/2017, la Corte di appello di Perugia, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio con cui C.L., è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo e condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
All’imputato, legale rappresentante della Soc. “C.L. & C.” s.n.c., operante nel settore del recupero di materiali ferrosi, era contestato di avere cagionato il decesso di R.R., per colpa generica e specifica, perché, in violazione dell’art.2087 cod. civ. e contravvenendo all’ordine impartito dalla Provincia di Perugia (determinazione dirigenziale n.002120 del 14/3/2008), accettava che R.R. scaricasse nel piazzale del centro raccolta, insieme a rifiuti metallici non pericolosi, due bombole a pressione contenenti C02 senza prima avere verificato che queste fossero prive di gas al loro interno; consentendo inoltre all’operaio Z.H. di provvedere alle operazioni di svuotamento delle bombole senza aver prima individuato le modalità di trattamento più adeguate, in condizioni di estremo rischio (in luogo non protetto dal sole, da fonti di calore, dall’umidità e da agenti chimici), senza strumentazione adeguata e senza alcuna formazione sulle modalità attuative di tale operazione in relazione a quel tipo di bombola.
Nell’occorso, il R.R. veniva colpito violentemente da una delle bombole che si proiettava verso la vittima per effetto della spinta determinatasi dalla incontrollata fuoriuscita di anidride carbonica dovuta al cedimento della filettatura di una valvola che l’operaio Z.H. aveva parzialmente svitato.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, affidando le proprie doglianze a cinque motivi di ricorso, così riassumibili, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione dei criteri legali di valutazione della prova; violazione degli artt. 111 Cost., 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e 196, comma 1, cod. proc. pen.
Nella sentenza impugnata, sostiene la difesa, i Giudici contestano l’affermazione contenuta nell’atto di appello secondo cui il R.R., prima di rilasciare le due bombole di ossigeno alla ditta del C.L., aveva sottoscritto un’autocertificazione circa la natura di semplici rottami ferrosi del materiale conferito all’azienda. Tale documento dimostrerebbe che la ditta non poteva prevedere che nell’ambito dei rottami in ferro consegnati quel giorno vi fossero anche rifiuti speciali pericolosi.
La Corte non solo non tiene conto di questo aspetto, ma non offrirebbe alcuna indicazione circa gli elementi dai quali trae la conseguenza logica che l’imputato abbia violato la regola del divieto di ricezione di materiale pericoloso nella propria azienda e delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie prodotte dalla difesa.
In particolare, la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare, quali prove a discarico, idonee a scagionare l’imputato: il formulario di identificazione dei rifiuti del 23.5.2008 compilato dal R.R., in cui il predetto attesta di avere conferito solo rottami ferrosi (prodotto dalla difesa all’ udienza di primo grado del 18.04.2011); il documento sulla sicurezza (prodotto dalla difesa all’udienza del 18.04.2011); la deposizione della teste R.R. da cui risulta che il titolare dell’azienda aveva predisposto un attento controllo del materiale che veniva preso in carico.
Secondo motivo: erronea applicazione di una norma. La Corte di merito nella impugnata sentenza avrebbe enunciato un principio generale dì indelegabilità da parte del datore di lavoro delle funzioni di verifica e controllo in materia di sicurezza (pag. 9 sentenza impugnata).  SCARICA Sentenza   FONTE Cassazione Web

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