Cassazione Penale, sentenza n. 17202 del 19 aprile 2019 – Infortunio e responsabilità del preposto di fatto

Infortunio del lavoratore interinale dislocato in altro stabilimento. Responsabilità del preposto di fatto.

Con sentenza del 30.01.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la condanna di B.A. pronunciata dal Tribunale di Brescia il 19.12.2016, in ordine al reato contestato in rubrica per avere quale responsabile di produzione della S. s.r.l., per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 71 comma 4 lett. a n.l D.lgvo 81/2008 in relazione ai punti 3.1,3.2,5.1 parte I, punto 5.15.3,parte II all. V D.lgvo cit. cagionato all’operaio S.T., lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di Brescia, quale addetto alle operazioni di colata, lesioni personali gravissime, consistite nell’amputazione del terzo medio della gamba sx, mutilazione che ha reso l’arto inservibile con postumi permanenti valutati dall’Inail nella misura del 40% ed un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni protrattasi per almeno 415 gg; lesioni determinatesi in quanto il giorno 15.09.2010, su disposizioni del B.A., era stato addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all’interno del fondo di stagionatura marca XYZ con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di sicurezza in dotazione dell’impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di sollevamento, pericolo quest’ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina; cosicché mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente alzata, l’improvvisa caduta della catena di sollevamento, aveva fatto precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell’operaio che rimaneva incastrata. S.T. subiva una frattura pluriframmentaria all’arto sin che cagionava ischemia al piede e rendeva necessaria l’amputazione al terzo medio della gamba.

B.M., amministratore unico della società S. s.r.l., specializzata nella produzione di manufatti di plastica, nell’unità produttiva di Brescia, veniva assolto dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

L’infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello doveva essere attribuito al comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel giorno aveva impartito precisi ordini all’operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente. I profili di colpa individuati nella sentenza impugnata così come dal giudice di primo grado a carico dell’imputato sono i seguenti: aver distolto l’operaio dalle sue mansioni ordinarie e averlo adibito ad altra mansione per cui non era adeguatamente formato e aver consentito che lo stesso, mentre la porta stava ancora in risalita, varcasse la soglia del forno di stagionatura e ciò in palese violazione del manuale d’uso del costruttore e in cituazione di grave pericolo, venendo meno all’obbligo di vigilare affinchè l’utilizzo del macchinario avvenisse in piena sicurezza.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato chiedendo l’annullamento con rinvio e articolando il seguente motivo.

Deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione dell’imputato quale preposto di fatto sulla base di un percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata privo di adeguati elementi di riscontro. A tal fine riporta brani della testimonianza resa dall’UPG B. (teste qualificato) e del lavoratore P. per documentare, come emerga plasticamente, che i dipendenti erano poco consapevoli delle diverse posizioni gerarchiche e che B.A. era un dipendente come gli altri senza alcun potere direttivo.

Diritto: il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e aspecifico e perché ripropone le censure sostanzialmente già oggetto dei motivi di appello e ritenute infondate in maniera esaustiva dal giudice del gravame e che presentano un difetto palese di correlazione e critica argomentativa con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata ( Sez. 6 n.203777 del 11.03.2009 rv 243838).

La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado con la corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia

Va premesso che in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi), per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale .

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 26685401).

Con riferimento proprio alla posizione di garanzia c.d. originarie del preposto di fatto (cfr. Sez. 3, n. 11406 del 06/07/1999 dep. 07/10/1999, Rv. 21506501) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

La Corte territoriale così come il primo giudice argomentava che B.A. che amministrava anche la società G. I. aveva trasferito sin dal settembre 2009 la sede operativa della società nello stesso immobile della società S., quindi da Bagnolo a Via di Vittorio, che il ramo di attività delle due società era il medesimo e che vi era stato anche il trasferimento dei macchinari nel capannone ove operava la società formalmente amministrata dal padre B.M.; inoltre, anche alla luce delle dichiarazioni del teste persona offesa risulta che “gli ordini li dava lui, (B.A.), lui era il principale quello che seguiva i lavori nello stabilimento di produzione; da qualche tempo infatti ( teste B.) il padre stava in ufficio e il figlio B.A. seguiva il capannone dando disposizioni ai capireparto; anzi risultava da un organigramma acquisito dalla PG che era stato indicato come responsabile della produzione. La Corte territoriale, in uno con le argomentazioni della sentenza di primo grado, logicamente e coerentemente alla luce dei riscontri probatori, attribuiva quindi al B.A. almeno la posizione di preposto se non di dirigente in quanto è pacifico che il giorno dell’infortunio diede dirette disposizioni all’operaio, distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie ed omettendo di vigilare affinché il macchinario fosse utilizzato in condizioni di sicurezza, secondo le segnalazioni previste nel manuale del costruttore. Il B.A. tra l’altro si trovava proprio ai pulsanti della risalita della porta del forno di stagionatura e consentì all’operaio che, tra l’altro non era stato formato per quelle mansioni, di sostare sulla porta mentre ancora era in fase di altissimo rischio. La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell’ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dall’imputato, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione specifica dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge.

I profili di inammissibilità fin qui illustrati non consentono pertanto di ritenere I’ instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 30.01.2018, mentre il termine di prescrizione massimo risulta spirato il 15.03.2018).

In conclusione alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.: dchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Fonte: CassazioneWeb

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