Cassazione Penale, sentenza n. 22096 del 21 maggio 2019. Caduta dal tetto del capannone.

Caduta dal tetto del capannone. Il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane obbligato a verificare l’idoneità dell’impresa e dei lavoratori autonomi scelti.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto rileva in questa sede, confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, in data 14.10.2013, nei confronti di R.N., in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen. Al prevenuto, nella sua qualità di committente dei lavori di rifacimento del tetto del capannone adibito a vivaio, si ascrive di avere colposamente provocato la morte del lavoratore C.A., dipendente della impresa esecutrice; ciò, per non aver verificato in alcun modo l’idoneità tecnico-professionale della ditta alla quale aveva affidato i lavori, di talché il dipendente cadeva a terra da una altezza di otto metri, a causa della rottura di un elemento della copertura, riportando un grave politraumatismo causa del decesso.

La Corte territoriale rilevava che l’imputato R.N. era non solo il proprietario ma anche l’unico detentore della tettoia ove si sono svolti i lavori. Al riguardo, il Collegio evidenziava che la difesa non aveva confutato la circostanza che R.N. avesse stipulato con la società P. A. un contratto di affitto del tabellone pubblicitario allocato sul tetto, in un periodo successivo di due anni rispetto alla data del sinistro. Oltre a ciò, in sentenza si precisa che il carpentiere M. Domenico aveva dichiarato di avere ricevuto l’incarico di svolgere i lavori di manutenzione della tettoia solo dal R.N..

  1. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione R.N., a mezzo del difensore.

La parte richiama il contenuto dell’atto di appello e rileva che la Corte territoriale ha reso una motivazione inesistente, insufficiente ed illogica, pure omettendo di soffermarsi sul secondo motivo affidato all’impugnazione di merito.

Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge.

Osserva che illegittimamente i giudici hanno ritenuto sussistente l’aggravante ex art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996, laddove detta ipotesi integra in astratto la condotta delittuosa contestata. Osserva che In tal modo si è verificata una violazione dell’alt. 61 cod. pen. L’esponente sottolinea che detta aggravante è stata elisa dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. Chiede, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si deduce il vizio motivazionale in merito alla ritenuta committenza delle opere e la violazione della legge processuale.

L’esponente rileva che la Corte di Appello ha posto una equivalenza tra la qualità di proprietario e quella di committente dei lavori, fondando l’addebito su una sorta di ammantata responsabilità oggettiva.

Osserva che in sentenza si confonde la locazione dell’area della copertura, sulla quale venne posizionato il tabellone pubblicitario di proprietà della P. con la locazione del predetto tabellone. L’esponente rileva che il conduttore pagava un corrispettivo proprio per la locazione di ampia parte della copertura, ove era stato installato il tabellone pubblicitario di proprietà della P.. L’esponente rileva che erroneamente il Collegio ha escluso che l’area di copertura del capannone fosse stata oggetto di locazione.  Scarica sentenza completa  Fonte: Cassazione WEB

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