Cassazione Penale, sentenza n. 49596 del 30 ottobre 2018 – Infortunio durante i lavori di realizzazione di un tratto autostradale. Principio d’immutabilità del giudice

Cassazione Penale, sentenza n. 49596 del 30 ottobre 2018 – Infortunio durante i lavori di realizzazione di un tratto autostradale. Principio d’immutabilità del giudice e nullità assoluta della sentenza.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, la pronuncia di condanna alla pena di un mese e giorni quindici di reclusione (convertita nella pena pecuniaria di euro 11.250,00) emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche, commesso, secondo l’imputazione, da B.G., in qualità di datore di lavoro della ……s.c.a r.l., da M.M., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e da altri imputati non ricorrenti, ai danni del lavoratore A.M.. In Cislago il 1 agosto 2012.

Il fatto era stato così ricostruito: in un cantiere sito in Comune di Cislago erano in corso opere per la realizzazione del tratto autostradale A36; nella ‘tratta A’ del cantiere, in data 1 agosto 2012, si stavano realizzando le opere per montare le armature in ferro, propedeutiche alla realizzazione di gallerie artificiali, del tipo ad «arco rovescio», altrimenti dette «conci» e consistenti in strutture in cemento armato utilizzate per realizzare le gallerie della strada denominata «Pedemontana»; il lavoratore A.M., dipendente della E., era intento ad eseguire l’operazione di legatura con gli spilli della maglia inferiore del secondo concio dell’arco rovescio, all’interno della gabbia alta circa 120 centimetri; nel contempo altri due lavoratori che si trovavano all’interno della gabbia, dipendenti della C. Costruzioni, effettuavano operazioni di casseratura propedeutiche al getto di cemento; la procedura seguita prevedeva che l’arco rovescio fosse costruito progressivamente in modo che, una volta finito il primo concio, alcuni operai provvedessero al getto di calcestruzzo, mentre i ferraioli proseguivano nella costruzione di un ulteriore tratto di gabbia contiguo al tratto interessato dal getto di calcestruzzo; il giorno dell’infortunio, il pompaggio del calcestruzzo sulla struttura del primo concio ne aveva determinato il collasso, con effetto domino sul secondo concio; in particolare, mentre la prima gettata, eseguita mediante autobetoniera ed autopompa sull’asse centrale della gabbia, non aveva dato problemi, la seconda gettata, eseguita sul muro perimetrale del primo concio al confine con il secondo, aveva determinato il collasso della gabbia metallica schiacciando il lavoratore che si trovava in posizione più interna rispetto agli altri; l’A.M. aveva riportato lesioni da schiacciamento che ne avevano determinato l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo protrattosi per oltre un anno. Secondo il consulente tecnico della pubblica accusa, il collasso della struttura era causalmente riconducibile all’instabilità intrinseca di essa per l’utilizzo di «cavallotti» difformi da quelli indicati nei progetti-disegni esecutivi; in base alle valutazioni dei consulenti della difesa, idonee secondo i giudici di merito a superare la tesi del consulente dell’accusa, Il crollo era ascrivibile all’errata modalità con la quale era stato eseguito il getto di calcestruzzo, che avrebbe determinato il crollo della struttura anche qualora fossero stati utilizzati cavallotti a forma di omega e con i piedi in posizione di contrasto del movimento rotatorio.

B.G. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt.179 e 525, comma 2, cod.proc.pen. in quanto il Collegio giudicante che ha deliberato la decisione era diversamente composto rispetto a quello che aveva partecipato alla discussione dell’appello in data 3 ottobre 2017.   Scarica sentenza completa

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