Comunicazioni Medico Competente all’INAIL – Obblighi e modalità di inoltro delle informazioni

Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i medici competenti devono trasmettere all’INAIL, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all’anno precedente.
A partire dal 1° gennaio 2018, a tal fine, i medici competenti dovranno utilizzare l’applicativo informatico denominato “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale INAIL nella sezione servizi online.

Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012. (Fonte INAIL)

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