Corte Cassazione sentenza n. 29113 del 25 giugno 2018. Culpa in eligendo, nomina di un preposto inadeguato

Culpa in eligendo, avendo designato alla tutela della sicurezza dei lavoratori un soggetto rivelatosi nei fatti totalmente inadeguato come preposto alla sicurezza.

  1. Con sentenza del 16 dicembre 2016, la Corte di Appello di Napoli ha confermato, anche in ordine alle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui N. G. è stata ritenuta responsabile del reato previsto dall’art. 590, comma 2, c.p. perché nella qualità legale rappresentante della ditta “R. I. S.r.l.” per negligenza ed imprudenza, ed in violazione dell’art. 113, comma 7, e dell’art. 28, comma 2, lettera b), D.Lgs. nr. 81/2008, cagionava a I. M., dipendente della società, lesioni personali consistenti in trauma cranico commotivo con focolaio lacero contusivo frontale e frattura costale multipla a destra, contusioni polmonari, contusioni escoriate multiple, ferite lacero contuse alla mano destra, all’avambraccio destro ed alle labbra inferiori e superiori, giudicate guaribili con prognosi di giorni superiore a quaranta.
  2. Secondo la sentenza della Corte di Appello il giorno dell’infortunio I. M., dipendente della R. I. srl, operava all’interno del vano motore di una nave, nell’ambito di un subappalto della Fincantieri alla R.I. srl relativo a lavori di pitturazione. Il vano constava dodici livelli, raggiungibili solo attraverso la scala. Il M. si trovava all’ultimo livello, ove era posto il fumaiolo della nave, quando, dopo avere terminato il lavoro, riceveva dal capocantiere l’ordine di prendere un bidone pieno di pittura posto ad un livello sottostante, per effettuare l’ultimo ritocco. Egli dopo essere sceso per prendere il bidone, risaliva sulla scala, tenendo con una mano il bidone e con l’altra reggendosi ai pioli e, così facendo, precipitava di cinque piani, sino al settimo livello, procurandosi molteplici lesioni.
  3. Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, G. N., affidandolo a quattro distinti motivi.
  4. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 192 e 144 cod. proc. pen.. Si duole che La Corte territoriale abbia riconosciuto il valore di piena prova alle dichiarazioni rese dalla parte lesa, costituitasi parte civile, senza procedere, in alcun modo, al riscontro della loro veridicità. Rileva che, peraltro, dichiarazioni provengono non direttamente dalla persona offesa, bensì dal fratello R. M., utilizzato come interprete, che tuttavia, in difetto di ogni formale atto di nomina, non può processualmente essere considerato tale, per violazione dei principi previsti dalle norme del codice di rito penale agli artt. 143 e segg. cod. proc. pen.. Rileva che siffatta violazione processuale integra, altresì, il vizio di travisamento della prova che ricorre anche quando il giudice fonda l’accertamento su una prova inesistente, ovvero su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, che non risponda a nessun criterio di completezza e coerenza logica.
  5. Con il secondo fa valere la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 590, comma 2″, cod. pen. ed agli artt. 113, comma 7, e 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008, per avere la sentenza impugnata completamente omesso di valutare che G. N., in qualità di legale rappresentante della R.I. srl, aveva nominato preposto G. R., titolare di una una figura professionale adeguata, cui era stato devoluto il compito di presiedere alla tutela della sicurezza dei lavoratori. Rileva che questi – entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche – aveva assunto la titolarità della posizione di garanzia, dovendo in tale sua veste sovraintendere all’attività, impartire le istruzioni, dirigere gli operai ed attuare le direttive ricevute, controllandone l’esecuzione. Sicché l’infortunio occorso a I. M., se verificatosi per violazione delle norme antinfortunistiche non può che essere riferito alla posizione di garanzia del preposto R. G., al quale va ascritta la responsabilità dell’evento. Osserva l’insussistenza della culpa in eligendo, ritenuta dalla sentenza, dovendo l’idoneità del preposto essere valutata in relazione alla sua capacità professionale ed ai mezzi tecnici disponibili al momento del conferimento dell’incarico, restando irrilevanti gli eventi successivi non prevedibili.
  6. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione relativamente all’art. 590 cod. pen. ed all’art. 192 cod. proc. pen. Per travisamento della prova in ordine alla dinamica dell’incidente ed al comportamento abnorme dell’infortunato. Sottolinea che l’attività di pitturazione, oggetto del contratto di subappalto, non prevedeva l’utilizzo delle scale interne e tantomeno di quelle a pioli, perché per siffatti lavori veniva utilizzata apposita piattaforma, posta all’esterno della nave che, attraverso un braccio articolabile in tutte le direzioni consentiva di prendere e di trasportare materiali ed operai.
  7. Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere disposto, come richiesto, omettendo la motivazione sul punto, la parziale rinnovazione del dibattimento, per l’esame del capocantiere G. R. e dell’Ispettore dell’Asl, prove assolutamente necessarie al compiuto accertamento dei fatti.

Scarica sentenza n. 29133 del 25 giugno 2018

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