Decreto Legislativo 231 del 8 giugno 2001: vantaggi e opportunità per le aziende

Modelli di organizzazione e gestione per la tutela dell’azienda, della salute e sicurezza dei lavoratori

Ancora oggi dopo dopo 17 anni non è stato completamento compresa la portata di questo decreto, che se applicato correttamente costituisce un utile strumento per le aziende. I benefici a cui può condurre non sono solamente l’esclusione o la limitazione della responsabilità aziendale derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231, ma anche di creare una gestione aziendale trasparente e corretta, una maggiore chiarezza organizzativa e bilanciamento tra poteri e responsabilità, una migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business e di supporto in azienda.

  1. COS’È LA 231?
  2. Il D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica. Per la prima volta nell’ordinamento italiano è prevista la responsabilità delle aziende per reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.2. A CHI SI APPLICA?

Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (comma secondo). Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. (comma terzo)

  1. A CHI NON SI APPLICA?

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

La normativa stabilisce che qualora uno di questi enti si trovi coinvolto in uno dei reati previsti dalla stessa normativa (denominati “reati presupposto”) commessi da un suo amministratore/dirigente/funzionario/dipendente/collaboratore esterno (e comunque da un soggetto che abbia agito in nome e per conto) e da cui abbia tratto un vantaggio o comunque un interesse, diretto e/o indiretto, anche l’ente sarà soggetto a sanzioni.

Sulla base del D.Lgs. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per taluni reati commessi da un suo amministratore/dirigente/funzionario/dipendente/collaboratore esterno (e comunque da un soggetto che abbia agito in nome e per conto) e da cui abbia tratto un vantaggio o comunque un   interesse,   diretto   e/o   indiretto   anche   l’ente   sarà   soggetto   a   sanzioni.

  1. CHE TIPOLOGIA DI SANZIONI POSSONO ESSERE APPLICATE?

Le sanzioni possono essere o di carattere pecuniario o possono incidere in vario modo sull’attività dell’ente;

Le sanzioni pecuniarie le stabilisce il giudice in base alla gravità del fatto o dalla responsabilità dell’ente. (il cui valore oscilla da 258 a 1.549 euro, sulla base della gravità della responsabilità dell’azienda), esse possono variare per tipologia di reato. Ad esempio, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le sanzioni possono arrivare fino a 1.549.000 euro.

Come si misura la responsabilità? In base alle misure adottate per elminiare/diminuire o prevenire i reati. Le sanzioni interdittive possono interrompere per un determinato tempo l’attività, possono sospendere o revocare autorizzazioni, vietare contratti ulteriori con le P.A., escludere agevolazioni o finanziamenti, divieto di farsi pubblicità.

Le sanzioni ablatorie consistono nella confisca del bene.Le sanzioni morali includono la pubblicazione della sentenza di condanna.

  1. LA 231

Tutte queste responsabilità e conseguenze possono però essere evitate se l’ente ha adottato un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire i reati (codificando le proprie procedure interne ed individuando quelle con maggiori margini di criticità e quindi con più altro rischio di commissione reati) e si è dotato di un Organo di Vigilanza (OdV) che ha il compito di vigilare sull’osservanza del MOG.

Dotarsi di tali strumenti consente all’ente coinvolto in un processo a causa del comportamento di un proprio collaboratore di essere assolto e quindi non subire la condanna ad una delle sanzioni sopra dette.

Inoltre l’adeguamento alla norma può costituire l’occasione per rendere maggiormente virtuosa l’attività dell’ente (e visibile tale virtuosità), nonché per ottenere più facilmente certificazioni di qualità e non da ultimo per razionalizzare le procedure e quindi la spesa.

  1. IN COSA CONSISTE IL MODELLO 231?

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è il sistema, interno all’azienda o all’ente in genere, che mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dalla 231 da parte degli amministratori o dipendenti.

Per introdurre un sistema efficace, la società dovrà:

  • rilevare e mappare i processi e le strutture aziendali maggiormente a rischio (ad i processi produttivi, di acquisto, di marketing e di gestione dei contratti in particolare con la P.A. e le strutture che attivano e gestiscono rapporti contrattuali, la gestione della sicurezza e igiene sul lavoro e delle problematiche ambientali);
  • rilevare e valutare l’efficacia delle procedure e delle prassi operative nell’ambito dei processi;
  • identificare i rischi potenziali (fattispecie di reato e modalità di commissione);
  • aggiornare (o predisporre ex-novo) il sistema di prevenzione, con l’obiettivo di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati, il codice etico ed i modelli di organizzazione e gestione opportuni;
  • integrare tale sistema di prevenzione nel più generale sistema di controllo interno, attivando i meccanismi di sorveglianza sul sistema e sul personale ed i meccanismi disciplinari, equi e coerenti, in caso di violazioni.

Alcune componenti del Modello 231 sono caratteristiche (ad esempio Organismo di Vigilanza, identificazione e valutazione attività c.d. sensibili in quanto a rischio-reato, codifica degli obblighi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza, etc.), altre non caratteristiche ed, eventualmente, esistenti in azienda indipendentemente dai requisiti 231 (ad esempio procedure, sistema disciplinare, internal auditing, etc.).

È preferibile che il Modello sia documentato e formalmente adottato dalla società o ente in genere. Infine è necessario che il Modello sia concretamente in esercizio (assicurando ad esempio l’effettiva operatività di una procedura), verificato e aggiornato periodicamente.

  1. QUALI SONO I BENEFICI DEI PROGRAMMI DI CONFORMITÀ ALLA 231?

I vantaggi principali che derivano dall’adeguamento delle società/coop. alla norma possono quindi riassumersi nei seguenti:

  • l’esonero da responsabilità della società/coop. in caso di commissione di un reato (reato presupposto) da parte di un collaboratore (interno o esterno);
  • l’esonero da responsabilità degli amministratori;
  • la possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con le società/enti pubblici che richiedono l’adeguamento al decreto 231/2001;
  • vantaggi all’immagine aziendale (perseguimento dei valori di eticità, correttezza e legalità dell’azione societaria).
  1. COS’È L’ORGANISMO DI VIGILANZA?

L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale dei Modelli 231 e, in genere, dei programmi di conformità ai requisiti 231.

Generalmente nominato da e in staff rispetto all’organo amministrativo della società che ha adottato il Modello, l’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni.

L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza.

Per gli enti di piccole dimensioni, la 231 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo.

L’Organismo di Vigilanza di cosa si occupa generalmente:

  • proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello (ad esempio, a seguito di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso);
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, verificando l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure,);
  • gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari;
  • gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.
  1. CHI PUÒ ESSERE NOMINATO COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA?

Oltre alla necessità di assicurare che l’Organismo di Vigilanza possegga, anche nella sua collegialità, gli attributi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione, possono essere nominati persone fisiche, già in relazione con la società (ad esempio, responsabile internal auditing, amministratori indipendenti) e/o esterni alla società (ad esempio, consulenti).

I requisiti ulteriori in capo ai singoli componenti risiedono nei concetti di onorabilità e moralità; in particolare, non è raccomandabile nominare una persona dichiarata fallita, o condannata, anche con sentenza non ancora definitiva e irrevocabile, per fatti connessi all’incarico presso l’Organismo, per uno dei reati sanzionali dalla 231, per fatti che incidono comunque sulla sua onorabilità e moralità professionale, o che comunque comportino l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un’arte o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

  1. . LA 231 RIGUARDA SOLO LE SOCIETÀ CHE VENDONO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

No, riguarda le società che realizzano una buona parte del fatturato con la pubblica amministrazione, ma anche quelle che ottengono significativi finanziamenti pubblici, quelle esposte al rischio infortuni o malattie sui luoghi di lavoro, i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, etc..

  1. . LA 231 È OBBLIGATORIA PER LA MIA AZIENDA?

Il programma di conformità ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione (noto anche come MOG) e controllo con funzioni di prevenzione e contrasto all’interno dell’azienda o ente in genere nei confronti dei reati sanzionati dalla 231, non è obbligatorio.

Ricordiamo che essere conformi diventa quindi un’opportunità piuttosto che un obbligo e da la possibilità di ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere per uno dei reati sanzionati dalla 231 medesima.

In altre parole, l’azienda o ente in genere che ha intrapreso il pro gramma di conformità alla 231 ha uno strumento difensivo in più nell’ipotesi di contestazione di un rea to : invocare la propria diligenza organizzativa per richiedere l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231.

12. QUALI SONO I COSTI DERIVANTI DAI PROGRAMMI DI CONFORMITÀ ALLA 231?

Il programma di conformità ai requisti dettati dal dal D.Lgs. 231/2001 variano in funzione della complessità dell’azienda, del suo profilo di rischio, della pre-esistenza di un sistema di controllo interno, della configurazione stessa dei Modelli 231, etc.

Non è quindi possibile quantificare il prezzo per l’adozione del modello in linea generale, di fatto il prezzo può variare da poche migliaia di euro a centinaia di migliaia di euro.

Nel caso la mia azienda dotata di poche unità organizzative e con una tipologia di business a basso rischio di infortuni senza vendite alla Pubblica amministrazione avrò un costo decisamente più basso rispetto ad un’azienda di medio-grandi dimensioni, più linee di business e siti produttivi, nonché rilevanti affari con soggetti pubblici.

13. UNA VOLTA ADOTTATO IL MODELLO 231 QUINDI COSA DEVO FARE?

 Successivamente all’adozione del Modello 231, devono, infatti, assicurarsi il concreto esercizio da parte dei destinatari (ad esempio, il rispetto puntuale di una procedura) e, quantomeno, il mantenimento nel tempo del Modello stesso che, a sua volta, include le attività generalmente assegnate all’Organismo di Vigilanza, tra cui: vigilare e controllare l’osservanza e efficacia del Modello, formare e informare i destinatari del Modello, aggiornare e adattare il Modello.

Articolo del Dott. Ing. Francesco Magnano

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