Sentenza Cassazione Penale n. 14657 del 30 marzo 2018 – Corridoio di passaggio ingombro di materiale e caduta.

Corridoio di passaggio ingombro di materiale e caduta Art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui K.S.F. è stata condannata, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, alla pena della multa di euro 750,00 per il delitto di cui agli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., per avere, quale dirigente del punto vendita “La Rinascente” di Firenze, con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, consentito che il corridoio di passaggio per il motocarichi, luogo di utilizzo comune fuori dalla disponibilità dei datori di lavoro proprietari dei singoli box vendita, peraltro, adibito a uscita di sicurezza, fosse ingombrato da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta di I.M., da cui conseguivano lesioni personali consistenti in contusione epatica e frattura IX, X e XI costole destre, con malattia guarita in 125 giorni (18 settembre 2010).

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, K.S.F., denunciando l’inosservanza e erronea applicazione degli artt. 178, primo comma, lett. c, 180, 185, cod.proc.pen., essendo stata rigettata l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, nonostante l’indeterminatezza del capo di imputazione, per mancata individuazione della norma cautelare, asseritamente violata, risultando non pertinente all’art. 61 del d. lgs. n. 81 del 2008; l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., 61 e 64 del d.lgs. n. 81 del 2008, 604, 530, 533, 546, primo comma, lett. e) cod.proc.pen., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermata responsabilità penale dell’imputata, mancando la motivazione relativamente alla credibilità della parte civile ed ad una serie di profili indicati a p.13 e 14 dell’atto di appello (tentativo di dipingere l’imputata come insensibile alle problematiche dei lavoratori, asserite lamentele sulle condizioni del magazzino, conseguenze psicologiche dell’infortunio) e risultando la motivazione contraddittoria relativamente all’inattendibilità di alcuni testi della difesa per ragioni di subordinazione rispetto all’imputata (rapporti caratterizzanti anche i testi della parte civile, valutati credibili), alle consegne avvenute il giorno dell’infortunio, alle condizioni del luogo di lavoro il giorno dell’infortunio, alla durata della malattia, alla quantificazione della pena ed in particolare al diniego delle attenuanti generiche, alla quantificazione del danno.

I primi due motivi di ricorso non meritano accoglimento, atteso che, come precisato dalla Suprema Corte (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 ud., dep. 04/02/2014, rv. 258920), in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, conformemente a quanto avvenuto nel caso di specie, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (nello stesso senso, tra le tante, Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 ud., dep. 24/05/2013, rv. 255772, secondo cui, ai fini della contestazione dell’accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati). Non può ravvisarsi, pertanto, alcuna violazione di legge nel rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte dei giudici di merito, che hanno, inoltre, evidenziato come dalla descrizione del fatto emergesse chiaramente la disposizione violata e, cioè, l’art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008, ai sensi del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di fare in modo che le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza, e che il riferimento all’art. 61 integrasse un mero refuso materiale, da cui non è derivato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’imputata, essendo stato ampiamente trattato il profilo di colpa contestato.

Tutti gli altri motivi non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto non denunciano né violazioni di legge, né mancanze, illogicità e contraddittorietà della motivazione effettive o, comunque, rilevanti, su aspetti che risultano decisivi ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputata, ma si traducono in una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito……. Scarica sentenza 14657 2018

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