Servizi alle imprese

S&L srl è un’azienda di provata esperienza nel settore della consulenza sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli esperti di S&L mettono a disposizione del cliente tutte le conoscenze, le attrezzature e le procedure necessarie per l’adeguamento della loro attività lavorativa alla vigente specifica normativa.

Consulenza Incarico RSPP Valutazione rischi
Consulenza

La sicurezza sul lavoro non solo è un’esigenza etica e sociale, ma anche un obbligo imposto dal D.lgs 81/08 e s.m.i., il quale attribuisce i principali e fondamentali obblighi in capo al Datore di Lavoro. Questo vincolo prevede numerosi adempimenti di tipo tecnico e gestionale, in cui sono necessarie conoscenze di tipo multidisciplinare per la valutazione dei rischi specifici che possono essere presenti nell’attività lavorativa. Il mancato rispetto o l’erronea applicazione degli obblighi previsti può comportare sanzioni di tipo amministrativo e penale, oltre che eventuali gravi conseguenze per la salute del lavoratore.

Procedure di lavoro

Ottimizzazione dei costi

Assistenza in caso di infortunio

Assistenza in caso Ispezioni

Verifiche adempimenti

Valutazione dinamiche incidentali

Servizi CLP/GHS

Tecnica

Gestionale

Legale

Sistemi di gestione sicurezza

di macchine, attrezzature e prodotti.

Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Consulenza CLP e GHS

Incarico RSPP esterno

I tecnici S&L possono ricoprire il ruolo di RSPP esterno in tutti i settori ATECO, in quanto sono in possesso di tutti i requisiti previsti all’Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Datore di lavoro anche conferendo l’incarico di RSPP ad un tecnico esterno, rimane il soggetto garante della attuazione degli obblighi prevenzionisti nella propria azienda. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia art. 31 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Quando l'RSPP deve essere interno all'azienda.

(c. 6 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e s.m.i.

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Nominando un RSPP esterno vengono a decadere le responsabilità del Datore di lavoro?

No, permangono tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del Datore di lavoro. La credenza che nominando un RSPP esterno il Datore di lavoro diventi “irresponsabile” è errata.

Quando il Datore di lavoro può ricoprire direttamente il ruolo di RSPP nella propria azienda

1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche ……..   fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca ………………………..fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende ……………………………….. fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Quali sono i requisiti tecnico professionali previsti all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008

Valutazione rischi

Valutiamo sia i rischi generali che specifici, per poi giungere a redigere su richiesta del Datore di lavoro il documento di valutazione dei rischi aziendali.

Quali rischi valutiamo

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Esposizione a Rumore

Esposizione a Vibrazione mano/braccio e corpo intero

Esposizione agenti chimici e cancerogeni/mutageni

Radiazioni Ottiche Artificiale (ROA)

Campi elettromagnetici (CEM)

Campionamento polveri e inquinanti chimici

Movimentazione Manuale dei Carichi

Rischi Lavoratrici madri

Stress lavoro correlato

Luoghi con pericolo di esplosione (ATEX)

Stato di conservazione delle coperture in fibro cemento contenenti amianto

Valutazione contaminazione batterica e efficacia sanificazione

Microclima

Edilizia: incarichi, documentazione e consulenza

Assunzione incarico di Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione

Redazione Piano Operativo Sicurezza (POS)

Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Redazione Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

Redazione PIMUS

Calcolo e progettazione ponteggi metallici e parapetti

consulente tecnico di parte

Indagini temografiche livello 1 e livello 2

Valutazione illuminamento e aereazione

Antincendio

Redazione Piano di emergenza e evacuazione

Redazione planimetrie di emergenza

Progettazione e assistenza alle prove di evacuazione

Valutazione carico d'incendio

Verifica piani di esodo

Igiene e autocontrollo alimentare - HACCP

Redazione Piano di autocontrollo alimentare e manuale HACCP

Verifica della sanificazione e contaminazione batterica, anche attraverso bioluminometro

Redazione quaderno ingredienti e allergeni

Verifica e misura della contaminazione alimentare da allergeni

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