Cassazione Penale, sentenza n. 2504 del 1° luglio 2021 – Caduta dalla scala in alluminio a libro usata per operare in quota. Responsabilità del datore di lavoro.

 

M.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., perché, in qualità di datore di lavoro dell’infortunato M.A., per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di individuare nel documento di valutazione dei rischi procedure specifiche per intervenire in quota, onde effettuare lavori di carattere non estemporaneo e di non breve durata; prevedendo genericamente l’impiego di scale portatili, il cui utilizzo era descritto solo schematicamente; mettendo a disposizione del lavoratore una scala in alluminio a libro non adatta per operare in sicurezza, cagionava l’infortunio al M.A., il quale saliva sulla predetta scala per effettuare un intervento e, a causa della flessione del coperchio della canalina, che si staccava e lo spingeva all’indietro, perdeva l’equilibrio e rovinava a terra, unitamente alla scala.

2.II ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché le carenze del Documento di valutazione dei rischi inerivano a interventi di carattere non estemporaneo e di lunga durata mentre, nel caso di specie, si trattava di un intervento breve. La scala era a norma e il giudice a quo non spiega le ragioni per le quali il M.A., che stava operando con una sola mano e aveva l’altra saldamente ancorata alla scala, sia caduto. Il M.A. afferma che, dopo aver infilato la mano destra nella canalina dove si trovavano i cavi telefonici, si avvide della presenza di un cavo di fibra ottica inopinatamente giuntato e immediatamente lasciò la presa, per timore di causare danni. E la persona offesa ha dunque chiarito di aver perso l’equilibrio a causa della sorpresa di aver trovato questo cavo ottico giuntato e posizionato all’esterno e, contestualmente, del fissaggio scorretto del coperchio della canalina, che si è staccato, spingendolo leggermente all’indietro. Appare pertanto incomprensibile l’affermazione del giudice a quo secondo cui, se il lavoratore avesse avuto la possibilità di operare con entrambe le mani, senza necessità di tenersi alla scala, sarebbe stato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio. E’ invece evidente che il M.A. non avrebbe potuto rimanere in equilibrio aggrappandosi né al fascio di cavi, perché quest’ultimo si sarebbe strappato, né alla canalina che M.A. stesso dice essersi staccata.

3. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva ”tenuta”, sotto il profilo logico­ argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006,
Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod- proc. pen.non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termfr1i, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della_ legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione (cfr. , ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il lavoratore aveva dichiarato che la sorpresa da lui provata alla vista di un cavo di fibra ottica giuntato lo aveva indotto, per timore di un danno, a “mollare la presa sul fascio di cavi” e che il contemporaneo distacco del coperchio della canalina, non fissato regolarmente, gli aveva fatto perdere l’equilibrio. Dunque – argomenta la Corte d’appello – il lavoratore, se avesse potuto utilizzare una scala in quota in totale sicurezza, usando, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, entrambe le mani, senza necessità di tenersi con una delle due alla scala, si sarebbe trovato in una posizione del tutto stabile e non avrebbe perso l’equilibrio, potendo effettuare la presa, con una mano, del fascio di cavi e, con l’altra, del coperchio, poi distaccatosi. L’effettiva stabilità sulla scala del lavoratore avrebbe, quindi, permesso a quest’ultimo di far fronte alla concomitanza dei due eventi senza la perdita dell’equilibrio. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Cassazione Web

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