Cassazione Penale – 06 febbraio 2018 n. 5465 – Caduta dall’alto e responsabilità della Committente

Al F.R., nella sua qualità di consigliere delegato della società di Costruzioni F.R. s.r.l. e di Committente (con A.R. e S.R., coimputati del medesimo reato), dei lavori di realizzazione della «Nuova palazzina con 18 unità abitative» da effettuarsi presso il cantiere xxxxxx, successivamente parzialmente affidati in parte alla ditta yyyyy., e anche datore di lavoro dell’impresa affidataria ed esecutrice degli stessi, di avere cagionato al lavoratore S.S. lesioni personali consistite in «trauma da precipitazione; frattura ischio – pubica destra, dubbia infrazione di S4» da cui derivava una malattia nel corpo guarita in 52 giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per eguale periodo di tempo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente:

– per non avere coordinato gli interventi previsti con riferimento alla manutenzione ed il controllo periodico degli apprestamenti e dei dispositivi di sicurezza, al fine di eliminare i difetti che potevano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; in particolare per non avere messo in atto le apposite misure organizzative e procedurali relative alla verifica dell’efficienza e della sicurezza delle opere provvisionali installate in cantiere poste a protezione dell’apertura «bocca di lupo» (art. 97,

comma 3, lett. c) d.lgs. 81/08 in relazione all’art. 95, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 81/08);

– per non avere allestito a regola d’arte e per non avere conservato in efficienza, per l’intera durata dei lavori, l’opera provvisionale posta a protezione dell’apertura denominata «bocca di lupo» del costruendo edificio.

In particolare:

– l’impalcato posto a protezione della predetta apertura non appoggiava su tre traversi ma su due;

– uno dei traversi di legno utilizzati per sostenere il piano di calpestio era deteriorato, non garantendo in tal modo le previste caratteristiche di idoneità e resistenza (art. 122 d.lgs. n. 81/08 in relazione al punto 2.1.4.2 dell’allegato XVIII d.lgs. n. 81/08);

– per non avere realizzato l’opera provvisionale posta a protezione della citata «bocca di lupo» con materiale composto da elementi di ponteggio metallico fisso e telai prefabbricati e componenti di legno, senza che fossero redatti l’apposito progetto comprendente il calcolo di resistenza e di stabilità e il disegno esecutivo (art. 133, comma 1, d.lgs. n. 81/08).

Del medesimo reato erano inoltre chiamati a rispondere, a titolo di cooperazione colposa, anche A.V. e L.V. ai quali venivano addebitati altri profili di colpa specifica, in ragione delle loro rispettive qualità di coordinatore e di responsabile del cantiere di XXXXXXX, via Cavour.

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