Cassazione Penale n. 30170 del 5 luglio 2018 – Mancanza di impianti elettrici a norma nei plessi scolastici: responsabilità del Sindaco

Mancanza di impianti elettrici a norma nei plessi scolastici: responsabilità del Sindaco quando non attribuisce espressamente la qualifica di datore di lavoro al Dirigente responsabile di settore.

  1. Con l’impugnata sentenza, il tribunale di Patti condannava E.S. alla pena di euro 3.000 di ammenda, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 70, comma 1, in relazione all’art. 87, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di datore di lavoro, sindaco pro-tempore del comune di Gioiosa Marea, non metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentati di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in specie, non dotava i plessi scolastici gestiti dall’ente locale – scuola materna di va Convento, scuola elementare centro di via Gatto, scuola media San Francesco, scuola media centro e scuola elementare san Giorgio – di impianti elettrici a norma, ovvero di impianti dotati di certificato di conformità, con verifica di massa a terra e comunicazione di denuncia dell’impianto elettrico all’ASP di Messina-SPRESAl e all’ISPEL. Fatti accertati il 7 novembre 2013
  2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, con cui deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2008 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe erroneamente individuato nell’imputato, nella veste di Sindaco, il soggetto responsabile delle accertate violazioni, che, per contro, in forza del principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, sarebbero ascrivibili al dirigente responsabile, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, ossia il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, che era il responsabile della manutenzione dell’edificio scolastico. Fonte Cassazione web

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