Cassazione Penale sentenza n. 10161 del 16 marzo 2020 – Mancanza di idonei dispositivi di protezione e di formazione

Infortunio nel reparto cucina dell’ospedale con una macchina affettatrice priva di protezione. Mancanza di idonei dispositivi di protezione e di formazione.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia , confermava la pronuncia dei Tribunale di Bergamo del 28.09.2017, che aveva condannato A.F., legale rappresentante della SIARC s.r.l. alla pena di 1800,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 590 comma 1,2,4 e 583 comma 1 n.l cod.pen., in relazione agli artt. 37 comma 1, 71 comma 1D.lvo n.81/2008 e all’art. 2017 cod.civ.. Fatto commesso in B. l’11.04.2012
1.1 L’imputazione riguarda l’avere, in qualità di quale datore di lavoro, cagionato per colpa, a C.D., lavoratrice presso il reparto cucina del presidio ospedaliero B., lesioni personali gravi, in particolare ferita lacero contusa 2 dito mano destra dalla quale derivava una malattia di durata pari a 112 giorni. Si contesta la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare di aver consentito di utilizzare di una macchina affettatrice per la carne priva dei dispositivi di protezione nella zona sottostante la lama da taglio per aver omesso di effettuare un’adeguata formazione della lavoratrice in relazione all’utilizzo e alla fase di pulizia della macchina affettatrice medesima la quale presentava grave rischio di lesioni per contatto con parti taglienti e aver omesso di fornire idonei dispositivi di protezione quali guanti di maglia di ferro.

E’ stato accertato che la C.D., all’inizio del turno di lavoro, si era dedicata alla pulizia di una nuova affettatrice che era stata portata nelle cucine; che la S. era subentrata dal 1 aprile nell’appalto del servizio cucine dell’ospedale B. e conseguentemente vi era stato il passaggio delle maestranze; la lavoratrice, come sua abitudine aveva indossato un guanto di gomma antitaglio, aveva tolto il carter dalla lama e raggiunto con la mano la vaschetta sottostante per pulirla ma si era tagliata in quanto la lama in quel punto era priva di coprifilo, di cui invece erano dotate tutte le altre affettatrici già in dotazione del reparto cucine.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge penale in quanto la Corte di appello non ha valorizzato le testimonianze del Direttore e della cuoca responsabile della cucina secondo cui l’affettatrice nuova, data in dotazione, era provvista di coprifilo e comunque a fronte di una prova incerta sul punto non ha tratto le dovute conseguenze in merito all’affermazione di responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio…. scarica sentenza completa

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