Cassazione Penale, sentenza n. 10436 del 23 marzo 2020 – Omessa nomina del medico competente

Il ricorso deve essere rigettato, posto che taluni dei motivi dedotti sono risultati infondati mentre altri sono inammissibili.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la integrazione del reato contestato, osserva, preliminarmente, questa Corte che l’ATAM spa, cioè la società della quale il F.V. è, o quanto meno era all’epoca dei fatti, il Direttore generale, è l’azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico delle persone nell’ambito dell’area metropolitana del Comune di Reggio Calabria; ciò posto si rileva, ancora, che l’art. 55, comma 5, lettera d), del D.lgs n. 81 del 2008, prevede che sia punito con la pena alternativa dell’arresto, da 2 a 4 mesi, o dell’ammenda, da 1.500,00 a 6.000,00 euro, la violazione del precetto di cui, per ciò che ora interessa, all’art. 18, comma 1, lettera d), dello stesso D.  lgs n. 81 del 2008; tale disposizione, a sua volta, prevede che costituisce obbligo del datore di lavoro nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria sui dipendenti nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
Rileva, a questo punto, il Collegio che le ipotesi in cui è prevista siffatta sorveglianza sono ampie e numerose, in quanto esse ricorrono sia in funzione, a titolo meramente esemplificativo, della eventuale sottoposizione del lavoratore ad attività comportanti dei rischi professionali (movimentazione manuale di carichi pesanti, sottoposizione a forti rumori o a sensibili vibrazioni), ovvero a determinate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro in ore notturne ovvero con uso di apparecchi videoterminali per oltre 20 ore settimanali), sicché, essendo indubbio che tali condizioni si verifichino per almeno una significativa aliquota di quanti operano presso un’azienda che per tipologia operativa e per grandezza sia equiparabile alla citata ATAM, il semplice riferimento a detta azienda contenuto nella sentenza impugnata vale a dimostrare la ricorrenza rispetto a quella specifica azienda dell’obbligo riscontrato siccome inadempiuto da parte dei agenti verificatori che hanno eseguito gli accertamenti da cui è scaturito il presente procedimento penale.
Sotto il descritto profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non può definirsi carente né tantomeno illogica.
Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza in capo a lui stesso del potere e del dovere di provvedere alla nomina in questione, si osserva che – essendo incontestato il fatto che il F.V. svolgesse le mansioni di Direttore generale presso la più volta citata azienda pubblica dei trasposti di Reggio Calabria – secondo la, ancora di recente confermata, giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplina sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, il Direttore generale di una struttura aziendale è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, egli assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 febbraio 2019, n. 8094; idem Sezione III penale, 17 luglio 2009, n. 29543).
Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente, avente ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale reggino nel non rilevare l’avvenuta estinzione del reato contestato al momento in cui è stata pronunziata la sentenza impugnata.
Al proposito deve rammentarsi che il reato contestato è un reato omissivo proprio, che cioè si realizza attraverso la semplice omissione del comportamento legalmente dovuto; esso è, altresì, un reato permanente nel quale la flagranza si perpetua fintanto che la condotta doverosa non viene realizzata dal soggetto tenuto ad essa ovvero fintanto che essa, sebbene non eseguita, sia, comunque, tuttora possibile.
Tale caratteristica dell’illecito in questione incide, evidentemente, sul regime della prescrizione del reato, posto che questa non decorre fintanto che il reato è ancora in istato di flagranza.
Quanto al caso di specie deve ritenersi che siffatta condizione, secondo quanto riportato in atti, è cessata solamente al momento in cui, secondo quanto riferito dalla stessa teste di accusa V., il F.V. aveva provveduto alla nomina, fino ad allora omessa, del medico incaricato di provvedere alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dall’ATAM; la decorrenza di tale adempimento, in assenza di elementi a tale proposito forniti dal ricorrente, posto che è compito di chi ha interesse a dimostrare la cessazione della permanenza di un reato fornire dati conoscitivi in ordine alla datazione di tale cessazione ai fini della decorrenza della prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 giugno 2014, n. 27061; idem Sezione III penale, 7 maggio 2009, n. 19802; idem Sezione III penale, 11 ottobre 2000, n. 10562), deve essere collocata alla data del 3 ottobre 2014, momento in cui, essendo stato per sua stessa ammissione il F.V. sospeso dalle funzioni di Direttore generale dell’ATAM, egli non sarebbe più stato in grado di adottare la nomina in questione.
Facendo conseguentemente decorrere il termine della prescrizione del reato contestato, si tratta di una contravvenzione punita con pena detentiva inferiore alla durata di 4 anni, dalla data del 3 ottobre 2014 si rileva che lo stesso è stato soggetto alla interruzione derivante dall’avvenuta adozione della citazione a giudizio di fronte al Tribunale reggino, intervenuta, prima della scadenza dell’ordinario termine prescrizionale di 4 anni, nel marzo del 2018 per quanto rilevato dallo stesso ricorrente, sicché la sua durata massima va computata nel termine lungo di 5 anni (cioè 4 anni più un quarto).
Poiché al momento in cui è stata emessa la sentenza del Tribunale, pronunziata l’11 marzo del 2019, il termine prescrizionale non era, pertanto, decorso, l’ultimo motivo di impugnazione proposto dal prevenuto va dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Alla complessiva infondatezza del ricorso fa seguito, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del F.V. al pagamento delle spese processuali.
PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Fonte: Web Cassazione

Nessun commento

Spiacenti, non è possibile inserire commenti adesso

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939