Cassazione Penale, sentenza n. 12643 del 19 marzo 2018 – Incendio e morte di sette operai all’interno dell’azienda

Morte di sette operai all’interno dell’azienda, trattamento disumano dei lavoratori

  1. In data 22 luglio 2016, la Corte d’appello di Firenze ha confermato, per quanto d’interesse in questa sede, la condanna emessa dal Tribunale di Prato il 12 gennaio 2015, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di L.Y.Lan e L.Y.Li in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e contestati come commessi in Prato fino al 1 dicembre 2013. Segnatamente, le due imputate sunnominate, nella loro qualitĂ  di gestrici dell’impresa individuale denominata Teresa Mode e datrici di lavoro di fatto del personale ivi impiegato, erano state condannate in primo grado in ordine al reato di cui al capo A (omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 437 cod.pen., derubricato per la sola L.Y.Li in quello colposo ex art. 451 cod.pen. ed in esso assorbito il delitto di cui al capo C), nonchĂ© in ordine ai reati di cui al capo B (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: favoreggiamento di permanenza illegale di soggetti clandestini a fine di ingiusto profitto) al capo C (delitto di incendio colposo, per il quale Ă© stata condannata la Lan e che invece, come detto, Ă© stato assorbito in quello di cui al capo A per la Li) e al capo D (omicidio colposo ex art. 589, commi 1, 2 e 4 cod.pen., con l’aggravante della previsione dell’evento ritenuta in sentenza solo per L.Y.Li, in danno di sette operai impiegati presso la suddetta impresa in conseguenza di asfissia acuta da intossicazione di monossido di carbonio e/o da cianuri).
    Dalle stesse imputazioni, viceversa, la Corte di merito ha assolto il coimputato H.X., che in primo grado era stato condannato.
    1.1. Oggetto del giudizio Ă© un grave episodio verificatosi il 1 dicembre 2013 presso il capannone della ditta Teresa Mode, sito in Prato, alla via Toscana n. 63/5, che i titolari dell’impresa avevano preso in locazione dalla societĂ  proprietaria, la Immobiliare M.G.F. s.a.s. di G.P., separatamente giudicato. Il locale, secondo l’accusa, era stato adibito non solo a unitĂ  produttiva, ma altresì ad alloggio degli operai, essendovi stati realizzati locali dormitorio loro destinati, in assenza di autorizzazioni amministrative e in violazione di quanto disposto dalla normativa in materia prevenzionistica e antincendio; molti di questi operai erano, inoltre, irregolari sul territorio italiano in quanto sprovvisti di permesso di soggiorno, ed erano retribuiti con salari di gran lunga inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi di settore, oltrechĂ© costretti a sostenere orari e turni di lavoro assolutamente inconciliabili con le disposizioni a tutela dei lavoratori. In dipendenza delle suddette violazioni di norme prevenzionistiche, si venivano a determinare le condizioni per lo sprigionarsi di un incendio, verosimilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico, in prossimitĂ  della scala d’accesso al soppalco-dormitorio, in conseguenza del quale perdevano la vita i lavoratori OMISSIS; riportava inoltre lesioni (intossicazione e ustioni) l’operaio OMISSIS (in ordine al delitto di lesioni in danno del medesimo veniva emessa, nei confronti di tutti gli imputati, sentenza di non doversi procedere per difetto di querela).
    1.2. Nel confermare la condanna delle due sorelle Lin, la Corte gigliata ha disatteso le doglianze articolate dalla difesa con l’atto d’appello, sia con riferimento alla presenza di L.Y.Li in Prato (che secondo la difesa si riduceva a pochi mesi prima dell’infortunio), sia con riferimento alla posizione di garanzia delle due appellanti, sia con riguardo alla consapevolezza della necessitĂ  di procedere all’adeguamento dei locali alla normativa antinfortunistica e antincendio, sia ancora con riguardo all’elemento soggettivo dei reati contestati, sia infine al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili.
    2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorrono L.Y.Lan e L.Y.Li, con unico atto, per il tramite del loro difensore di fiducia.
    Le ricorrenti articolano sette motivi di lagnanza.
    2.1. Il primo, ampio motivo riguarda in particolare la posizione di L.Y.Li.
    In primo luogo, si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al fatto che la Li, al pari del marito (e giĂ  coimputato) H.X., si era trasferita solo da pochi mesi a Prato da Conegliano, ove precedentemente i coniugi vivevano e lavoravano; pur a fronte di puntuali riscontri della loro presenza in sedi diverse da Prato fino ai primi mesi dei 2013, la Corte di merito ha accreditato la tesi, recepita dal giudice di primo grado, secondo la quale gli imputati erano stabilmente presenti nella cittĂ  toscana almeno un anno prima del verificarsi dell’incendio. Il fatto che la Li fosse in realtĂ  giunta a Prato pochi mesi prima dell’incidente doveva invece indurre ad escludere un suo ruolo sia nella creazione del soppalco-dormitorio, sia in generale al contributo all’organizzazione aziendale e degli ambienti di lavoro in tale ristretto arco temporale.
    In secondo luogo, sempre per quanto concerne la posizione della Li, si contesta il ruolo direttivo alla stessa attribuito sulla base di un travisamento della prova, riferito al fatto che i soggetti sentiti a sommarie informazioni riferivano che la gestione dell’azienda faceva capo alle “due sorelle Jemel”, espressione che la Corte riferisce a L.Y.Lan e L.Y.Li, ma con la quale s’intende “sorelle maggiore e minore” e non Ă© in questo caso decisiva, come riconosciuto anche nella sentenza di primo grado, perchĂ© le sorelle Lin sono quattro e tutte a vario titolo socie di fatto in attivitĂ  operanti nel medesimo settore delle confezioni di pronto moda. Si lamenta inoltre, nel ricorso, che l’organizzazione dell’attivitĂ  di produzione sia stata attribuita alla Li (sorella piĂą piccola) sol perchĂ© la Lan non era presente all’interno dello stabilimento perchĂ© si occupava della commercializzazione dei capi ivi prodotti. Il ruolo dirigenziale comunque attribuito alla Li, sia in primo che in secondo grado, non trova giustificazione in relazione a un’azienda con soli 7-8 dipendenti; ed inoltre non si Ă© considerato che la stessa L.Y.Li e il marito H.X., assieme al figlio di 4 anni, erano andati anch’essi ad abitare nel capannone di Via Toscana, per mancanza di altra abitazione. In realtĂ , come riferito dal teste W.L., la Li si limitava ad aiutare gli operai, in particolare a tagliare i fili; al piĂą, si sostiene nel ricorso, poteva ravvisarsi in capo alla Li la mansione di preposto, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), D.lgs. 81/2008; giammai quella di dirigente, che comporta poteri decisionali e di spesa che la Li sicuramente non aveva.
    2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata presa in considerazione degli argomenti difensivi articolati in appello con riguardo al trattamento sanzionatorio, incentrati sul ruolo di fondamentale rilievo dei proprietari del capannone nelle carenze dello stesso in punto di sicurezza e di violazione di norme antincendio.
    2.3. Con il terzo motivo, riferito alia posizione della L.Y.Lan, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del dolo del reato di omissione di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro di cui al capo A (art. 437 cod.pen.): la Lan, come evidenziato in sede d’appello, era completamente ignorante in materia di obblighi di cui alla normativa di sicurezza e antincendio, la maggior parte dei quali gravava in realtĂ  sui proprietari del capannone: ad esempio, l’immobile preso in locazione mancava dell’uscita di sicurezza; la porta d’accesso al disimpegno era priva di maniglione antipanico, il portone di accesso al capannone si apriva solo con manovra di scorrimento da destra a sinistra; la rete idrica era costituita da un unico idrante, e mancavano dispositivi di rilevazione di incendi ed evacuazione dei fumi e del calore. Inoltre, veniva segnalato in sede d’appello che l’impianto elettrico era privo, da sempre, di messa a terra. L’assenza di dolo in capo alla Lan (in fatto riconosciuta dallo stesso Tribunale pratese) si ricava anche dal fatto che la stessa non si oppose, anzi prestò il consenso, a ben tre sopralluoghi dei tecnici comunali (tra il 2008 e il 2012), in esito ai quali alla Lan non venne comunicata alcuna diffida nella quale la si invitasse a rimuovere le irregolaritĂ . Neppure risulta comprovato che la Lan fosse stata messa a parte delle irregolaritĂ  dallo studio del rag. R. e dal geom. B.; nonostante ciò, e nonostante che il rag. R. e il geom. B. non abbiano mai affermato di aver dato simili informazioni alla Lan, la Corte di merito ritiene certa la sua consapevolezza delle violazioni alle prescrizioni antinfortunistiche, sulla sola base di considerazioni meramente presuntive e di un travisamento delle prove assunte.
    2.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza grafica di motivazione in ordine all’aggravante della colpa cosciente in capo alla L.Y.Lan per i reati colposi a lei contestati, a fronte del fatto che la stessa non era stata messa a conoscenza delle violazioni antinfortunistiche e dei radicali interventi necessari per eliminarle.
    2.5. Con il quinto motivo, sempre in riferimento alla posizione di L.Y.Lan, si denuncia mancanza grafica di motivazione in riferimento alla responsabilitĂ  a lei attribuita per i delitti di incendio colposo e di omicidio colposo, pur a fronte delle doglianze articolate in appello.
    2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’insussistenza del delitto di favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini sul territorio nazionale e del relativo elemento soggettivo del dolo specifico, in luogo della derubricazione della condotta in quella di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998(impiego di manodopera clandestina): invero, gli operai alle dipendenze della Teresa Moda avevano tutti (clandestini e non) lo stesso trattamento economico, ed Ă© quindi escluso che dalla condizione di clandestinitĂ  di alcuni di essi la Lan intendesse trarre profitto.
    2.7. Il settimo motivo Ă© teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio (ed in specie in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al concorso di colpa dei coimputati proprietari del capannone) e a denunciare nullitĂ  della sentenza per omessa valutazione di quanto contenuto nell’atto d’appello e nei motivi nuovi, nonchĂ© nelle memorie difensive (a valere anche per gli altri motivi di ricorso).
    3. Con memoria depositata in atti il 24 gennaio 2018, l’INAIL – Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, parte civile costituita, ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili a carico delle ricorrenti.
    All’odierna udienza i difensori delle parti civili parti civili Comune di Prato, Unione Sindacale Territoriale CISL Firenze Prato e INAIL hanno rassegnato conclusioni scritte e depositato le rispettive note spese….Scarica sentenza completa

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