Cassazione Penale sentenza n. 16101 del 11 aprile 2018 – Infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un albergo

Ruolo del direttore dell’hotel e del datore di lavoro relativo ad un infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un albergo.

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio, ha assolto M.B., quale direttore dell’Hotel A., di proprietà della S. s.p.a., dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto ed ha, invece, confermato la condanna a R.G., legale rappresentante della T. S. s.r.l., ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, disponendo una provvisionale a favore delle stesse e modificando l’importo di quelle già previste in primo grado. Più precisamente a entrambi gli Imputati si è contestato il delitto di cui agli artt. 113, 589, primo e secondo comma, cod.pen., perché, con negligenza e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano in data 4 febbraio 2009 la morte di S.B., dipendente della T. S. s.r.l., precipitato nel vuoto mentre accedeva al tetto di un plano dell’Hotel A. ove dovevano essere eseguiti lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell’albergo – R.B. omettendo di riportare nel piano operativo di sicurezza l’Individuazione delle misure di sicurezza e omettendo di informare e formare il dipendente, in violazione degli artt. 96, 36, 37, 18 del d.lgs. n. 81 del 2008; M.B. omettendo di assicurarsi che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui agli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 81 del 2008 e omettendo di valutare tutti i rischi nella elaborazione del relativo documento. La Corte fiorentina ha accolto l’appello proposto da M.B. ritenendo che i lavori di manutenzione dell’edificio siano stati commissionati e seguiti dalla proprietaria S. s.p.a., senza alcun ruolo da parte del direttore dell’albergo; ha, inoltre, escluso che M.B. potesse assumere responsabilità quale datore di lavoro, non essendosi verificato l’infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti dell’albergo.

Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed, a mezzo dei loro difensori di fiducia, le parti civili e l’imputato R.G.. Nel giudizio di legittimità hanno, inoltre, depositato due memorie difensive M.B. e le parti civili, a mezzo del nuovo difensore, anche in replica al ricorso dell’imputato R.G..

Il Procuratore Generale ha denunciato l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 89 lett b, 90, commi 1 e 2, 26, commi 2 e 3, 15 e 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui la sentenza esclude la responsabilità di M.B. erroneamente assumendo che lo stesso non abbia avuto alcun ruolo di committente, pur essendo munito di una procura ad negotia in materia di sicurezza sul lavoro, e che il tetto del Torrino (luogo dell’infortunio) non fosse un luogo di lavoro dell’albergo, pur essendone l’unica via di accesso agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Secondo il ricorrente, il ragionamento della Corte di Appello non sarebbe razionalmente persuasivo e mancherebbe di fondamento giuridico, equivocando la gestione amministrativo/economica dell’appalto, svolta dalla società proprietaria dell’albergo, ed il controllo e la verifica dei lavori da eseguire, affidata in base a specifica delega di funzioni, al direttore dell’albergo, che, quindi, sostituiva il committente.

Parimenti le parti civili hanno censurato la sentenza nella parte in cui esclude la posizione di garanzia di M.B., nonostante lo stesso fosse il direttore dell’albergo, munito di specifica delega di funzioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori ed alla gestione dell’albergo e, quindi, unico in grado di rappresentare in loco la proprietà, anche in considerazione della complessità organizzativa della S. s.p.a., soggetto formalmente committente dei lavori, e nella parte in cui esclude che il Torrino possa considerarsi luogo di lavoro dell’albergo, pur essendo oggetto di interventi manutentivi.

L’imputato R.G. ha dedotto la insussistenza e la illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della sua penale responsabilità sia in ordine all’abnormità della condotta del lavoratore ed alla conseguente assenza del nesso causale sia in ordine alla irrilevanza causale della mancanza del piano operativo di sicurezza, asserendo in particolare un travisamento del fatto relativamente ai lavori che dovevano essere eseguiti il giorno dell’infortunio ed alla conseguente imprevedibilità della condotta del lavoratore. (Fonte Corte di Cassazione)

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