Cassazione Penale, sentenza n. 27787 del 24 giugno 2019 – Operaio schiacciato dalla pianta appena abbattuta.

Operaio schiacciato dalla pianta appena abbattuta. Omessa formazione e informazione del lavoratore.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza pronunciata in data 13 Ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Belluno, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di R.G., in relazione al reato di omicidio colposo ascritto con inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, nella misura di un anno mesi quattro di reclusione. Al R.G. era contestato, quale titolare dell’omonima ditta di L. s.r.l., di avere omesso di assicurare al dipendente V.E. una adeguata formazione e di garantire una informazione in relazione alla attività di abbattimento di piante in comune di Arsiè cui era stato destinato unitamente al più anziano ed esperto collega B.G., di talché lo stesso era rimasto schiacciato da una pianta di abete rosso di cui aveva proceduto al taglio con tecnica non corretta, che ne aveva provocato la morte.
La corte territoriale ravvisava profili di colpa in capo all’imputato in ragione di una carente ed inadeguata formazione del dipendente la quale da un lato non era corredata da attestazioni di effettiva partecipazione a corsi e dall’altra si era articolata nel delineare la complementare attività di sramatura, la quale presupponeva l’abbattimento della pianta, laddove l’istruttoria dibattimentale aveva confermato che il V.E. era stato utilizzato dal R.G. anche in attività di taglio delle piante, sebbene di modesta dimensione.
Quanto ai profili causali escludeva l’esorbitanza e la eccezionalità della condotta del lavoratore il quale, secondo la prospettiva difensiva, non solo aveva intrapreso l’attività del taglio della pianta a seguito di iniziativa autonoma, ma addirittura in violazione di specifiche prescrizioni del R.G. e del caposquadra B.G., in quanto era comunque mancata una corretta segnalazione del divieto, in mancanza di accorgimenti visibili e segni idonei a rammentargli l’eventuale istruzione ricevuta verbalmente.
Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per Cassazione la difesa del R.G. articolando due motivi di ricorso.
Con un primo motivo deduce contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riferimento ai profili di colpa riconosciuti in capo al R.G. in ragione della carente formazione e informazione impartita sul contenuto della prestazione e sulla tecnica lavorativa da osservare, laddove dall’istruttoria dibattimentale era emerso che al V.E. era stato interdetto il taglio delle piante, cui mai in precedenza era stato adibito mentre la formazione e la informazione integralmente ricevute attenevano appunto all’attività di sramatura delle piante una volta a terra dopo il taglio e che infine erano stati consegnati al V.E. i dispositivi di sicurezza correlati alle attività da compiersi e ai rischi connessi e fornite specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate. Scarica sentenza completa. Fonte CASSAZIONE WEB

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