Cassazione Penale, sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019 – Nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco.

Nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco: responsabilità del caposquadra che invita a non usare la corda di sicurezza.

Con sentenza in data 06/06/2018, il Tribunale di La Spezia dichiarava B.P.P. colpevole del reato al medesimo ascritto e, per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali oltre che la somma ritenuta di giustizia in favore delle parti civili costituite.

B.P.P. era stato rinviato a giudizio per violazione dell’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. perché, in qualità di caposquadra nonché preposto del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia e nello specifico quale “responsabile della manovra”, non sovrintendendo e non vigilando sulla osservanza dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, nel caso in esame, addirittura invitando gli stessi lavoratori ad omettere l’adozione della corda di sicura per imprudenza e negligenza ed in, particolare, in violazione dell’art. 19, comma 1 lett. a) ed e), D.Lgs. 81/08, cagionava la caduta di G.S. -Vigile Esperto in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia con abilitazione SAF 1A- impegnato in una esercitazione di discesa mediante fune da un’altezza di circa 11 metri da una torre di addestramento (castello di manovra), cagionandogli così lesioni (frattura costale multipla sx, contusione polmonare sx, frattura seno mascellare sx con emoseno) giudicate guaribili in giorni superiori a 365. Nella specie, il G.S., comandato dal capo squadra di compiere per esercitazione una manovra di discesa dal terzo piano del “castello” mediante corda singola utilizzando il sistema di discensione denominato grigri ma senza corda di sicurezza e quindi comandato di compiere una manovra addestrativa non riscontrabile tra quelle previste nel “manuale operativo SAF per 1 livello”, ovvero il livello operativo per il quale il Vigile era abilitato, per cause non accertate (non corretto inserimento del dispositivo grigri nella fune o bloccaggio aperto della maniglia dello stesso dispositivo grigri durante la caduta), precipitava al suolo. Fatto accertato a La Spezia il 29/08/2012.

1.2. Con sentenza n.2012/18 del giorno 06/06/2018, la Corte di Appello di Genova, adita dall’Imputato, In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della sentenza in relazione alla condanna del Ministero dell’interno, riduceva la pena inflitta al B.P.P. a mesi cinque di reclusione ed eliminava la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. Infine, riduceva la provvisionale a favore di G.S. ad euro 100.000, confermando nel resto.

  1. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.P.P., a mezzo dei propri difensori lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
  2. I) violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta applicabilità del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alla ritenuta irrilevanza della deroga di cui all’art. 3, comma 2, del medesimo provvedimento, oltre che manifesta illogicità della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla cogente prevalenza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 rispetto ad ogni diversa indicazione offerta dal legislatore. Deduce che la irrazionalità del criterio inferenziale adottato nella sentenza -secondo cui non vi è distinzione tra il Vigile del Fuoco e gli altri lavoratori e vi è un generale principio di applicabilità al lavoro dei Vigili dei Fuoco del D.Lgs. 81/2008- proprio perché determinato da un’erronea lettura del compendio normativo, ha prodotto una motivazione illogica fondata sull’elusione ingiustificata delle deroghe introdotte dal legislatore. Scarica sentenza completa.    Fonte CassazioneWeb
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