Cassazione Penale, sentenza n. 29538 del 8 luglio 2019 – Infortunio mortale in un impianto di verniciatura. Inefficiente attuazione del modello organizzativo

Infortunio mortale in un impianto di verniciatura. Inefficiente attuazione del modello organizzativo.

La Corte d’appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare di quel tribunale, ha dichiarato C.M., S.G. e L.C.E. responsabili del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore R.M., posto in essere per imprudenza, negligenza e imperizia e in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escluso per il primo imputato uno dei tre addebiti di colpa, e li ha condannati alla pena sospesa di un anno di reclusione. Ha, inoltre, ritenuto la responsabilità dell’ente A. A. per l’illecito amministrativo contestato ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 21 septies co. 2, D.Lgs. 231/2001 e l’ha condannato alla sanzione pecuniaria di euro 54.000,00.

I fatti per cui è processo sono accaduti il 04/06/2014 all’Interno del capannone n.17 del reparto verniciatura della A. A. stabilimento di Cremona, allorché il lavoratore dipendente R.M., operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l’impianto di verniciatura, definito “verniciatura nastro”, di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in acciaio (coils) verniciati (che venivano “sbobinati” per passare in cabina verniciatura, verniciati, infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all’interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli della zona denominata “briglia 4” fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell’arto. Il decesso si verificava per un’insufficienza cardio circolatoria acuta da anemia meta emorragica e shock traumatico da smembramento dell’arto superiore sinistro e da lesioni contusive emorragiche.

Gli imputati rispondono del reato loro ascritto nelle rispettive qualità di Amministratore Delegato dell’ente, con delega alla sicurezza e datore di lavoro, direttore dello stabilimento e capo reparto/preposto, addetto al settore finiture.

Quanto all’addebito di colpa specifica, al C.M. sono state contestate tre distinte violazioni: quella dell’art. 71 co. 1. D.Lgs. 81/08, per avere fornito, sulla linea di verniciatura, protezioni fisse non conformi a quelle previste dalle norme vigenti, poiché esse potevano rimanere al loro posto senza mezzi di fissaggio; quella dell’art. 71 co. 4 lett. a), punto 1. stesso decreto, per aver consentito, durante il movimento della linea di verniciatura, lo smontaggio delle protezioni fisse e l’accesso all’interno delle zone pericolose (addebbito conformemente escluso dal giudice dell’appello che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la consapevolezza in capo all’A.D. dell’esistenza di tale prassi non conforme); quella, infine, dell’art. 28 co. 2 lett. bl. D.Lgs. 81/08. per non avere adottato idonee procedure di lavoro riportanti rischi e relative misure di prevenzione ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni di ricerca dei difetti della verniciatura del nastro. Scarica intera sentenza. Fonte CassazioneWeb

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