Cassazione Penale, sentenza n. 37106 del 1° agosto 2018 – Il lavoratore che supera le transenne a chiusura di un’area pericolosa commette una grave violazione?

Cassazione Penale, sentenza n. 37106 del 1° agosto 2018 – Il lavoratore che supera le transenne a chiusura di un’area pericolosa commette una grave violazione? Rischio prevedibile e nessun comportamento abnorme. Condannati il Capo turno e il Capo area

In alcun modo può ritenersi abnorme ed eccentrico od addirittura estraneo alle mansioni affidate il comportamento del lavoratore che superando delle transenne apposte a chiusura di un’area pericolosa, rispetto alla quale è interdetto il transito, ponga in essere proprio quell’azione paventata, per evitare la quale la tutela viene predisposta. Siffatto comportamento, infatti, costituisce proprio il rischio tipico per cui viene introdotta la prevenzione concreta, così come rischio tipico è l’azione dell’operatore che, anziché operare a macchina ferma, o chiamare l’addetto, manovri manualmente su un’apparecchiatura al fine di bloccarla o di sbloccarla, anche ponendo in essere azioni gravemente imprudenti e per evitare le quali ha ricevuto l’opportuna formazione ed informazione. Si tratta, invero, di prevedibili, seppur gravi, violazioni delle norme di sicurezza da parte del lavoratore interessato. (p. 15 sentenza)

Con sentenza del 5 luglio 2017 la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con cui G.G. e A.R.S. sono stati riconosciuti colpevoli, nelle rispettive qualità di capoturno e di capo area del reparto Tubo Longitudinale, del reato di cui all’art. 589 comma secondo cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di una provvisionale per il risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile- per avere cagionato la morte di D.O., con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare degli artt. 34 e 374 DPR. 547/1955, omettendo di adottare la macchina Walking Beam di dispositivo di blocco, collegato con gli organi di messa in moto e di dotare l’area circostante il medesimo macchinario di un sistema di barderamento metallico che presentasse requisiti di resistenza ed idoneità ad impedire l’accesso diretto.

Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo a due motivi.

Con il primo fanno valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e) la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 34 e 374 D.P.R. 547/1955 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Rilevano che i giudici del merito hanno fondato la loro decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’ispettore del lavoro S., trascurando quanto rilevato dei tecnici dello SPRESAL G. e DP., nonché dei testi OMISSIS, la cui corretta considerazione avrebbe consentito di accertare la responsabilità esclusiva dell’D.O. nella causazione dell’evento, configurandosi la sua condotta come un’azione eccentrica ed abnorme del lavoratore, tale da escludere la responsabilità degli imputati che avevano correttamente posto in essere le misure di prevenzione sufficienti a neutralizzare il rischio. Osservano che dalla relazione dei tecnici SPRESAL intervenuti subito dopo il sinistro, era emerso: che la zona in cui si verificò l’evento era delimitata da pesanti transenne e da idonea segnaletica di divieto d’accesso; che per raggiungere la postazione di lavoro di addetto al CUT OFF l’D.O. avrebbe dovuto servirsi delle apposite vie di camminamento costituite da passerelle sopraelevate, come peraltro fatto proprio nell’occasione dal collega di lavoro D’A.; che nessun ordine era contrario stato dato all’operaio deceduto che lo autorizzasse a contravvenire al divieto di accesso all’area; che durante le prove svolte successivamente al sinistro sull’impianto, il macchinario non aveva mostrato alcuna anomalia che potesse aver indotto l’D.O. ad intervenire manualmente sul medesimo. Assumono che, nondimeno, la corte territoriale disattendendo l’informativa SPRESAL acquisita con il consenso delle parti in dibattimento, ha fondato la decisione solo sugli accertamenti eseguiti dall’ispettore del lavoro S., incaricato dal pubblico ministero, ignorando anche le dichiarazioni rese in sede di s.i.t dai lavoratori D’A. e CH. (mai escussi in dibattimento, così come il L., altro collega di lavoro) secondo i quali le procedure operative, in caso di necessità di intervento sull’impianto, prevedevano la chiamata del manutentore elettrico Sicché l’asserito tentativo di ripristinare manualmente la macchina Walking Beam da parte dell’D.O. era del tutto arbitrario e posto in essere da un soggetto consapevole dei rischi connessi ad un simile intervento, essendo stato riconosciuto dalla stessa sentenza che rispetto a quei rischi l’operaio era stato adeguatamente formato ed informato. Ed infatti, l’D.O. nonostante la transennatura che chiudeva l’area, apriva un varco per accedere all’interno della medesima, indifferente ai divieti. D’altro canto, non solo non era stata accertata in giudizio una prassi secondo la quale gli operai si infilavano fra le transenne per giungere al macchinario, per operare direttamente sul medesimo in caso di malfunzionamento, senza chiamare il manutentore, provvedendo a sbloccare l’apparecchiatura con un oggetto o ripiegandosi in avanti, in modo da indurre il sensore in errore al fine di riavviare il sistema. Ma, neppure è stato accertato che l’D.O. avesse superato le barriere per svolgere una simile attività. Invero, dalla ricostruzione dei fatti, era emersa un’altra versione secondo cui l’D.O., dopo avere, insieme con il D’A. aiutato il collega CH., addetto alla smussatrice, in difficoltà nell’imbarcare un tubo da spostare, attraversava l’area interdetta al fine di tornare alla propria postazione lavorativa, mentre il D’A. seguiva il percorso corretto, sopra la passerella. Solo a causa dell’esorbitante condotta tenuta il lavoratore aveva potuto rimanere incastrato col petto e con una spalla tra la sella del Walking Beam ed un tubo. Peraltro, secondo la versione di un altro operaio riferita all’ispettore S., il sinistro avrebbe potuto verificarsi anche per la condotta di un carropontista che collocò un tubo senza avvedersi della presenza a ridosso dell’D.O.. Dunque, il percorso motivazionale appare esprimersi in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, anche in considerazione del fatto che l’impianto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, era dotato dei requisiti di resistenza ed idoneità previsti dall’art. 374 d.P.R. 547/1955, mentre il blocco degli apparecchi di protezione di cui all’art. 73 d.P.R. cit. non poteva essere considerato requisito necessario nel caso in esame.
4. Con il secondo motivo lamentano ex art. 506, comma I^ lett.re b) ed e) la violazione di legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2A e 589 comma 2A cod. pen., per non avere la sentenza tenuto in considerazione che laddove il comportamento del lavoratore si riveli abnorme, tanto da essere al di fuori dalla possibilità di controllo dei garanti, deve ritenersi escluso il nesso causale fra la condotta di questi ultimi, ancorché consistente nella violazione di normative antinfortunistiche, costituendo il comportamento del lavoratore rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia e, pertanto, causa da sola sufficiente al prodursi dell’evento medesimo.

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