Cassazione Penale sentenza n. 44301 del 5 ottobre 2018 – Incendio provocato da una smerigliatrice.

Cassazione Penale, sentenza n. 44301 del 5 ottobre 2018 – Incendio provocato da una smerigliatrice collocata in prossimità di una latta con del solvente. Sottovalutazione del rischio specifico di incendio.

La Corte di appello di Brescia con sentenza del 15/1/2018, in riforma della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto del Tribunale di Bergamo del 13/4/2015, appellata dal Procuratore generale, ha dichiarato l’imputato, E.M.P., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. R., responsabile del delitto ascrittogli di lesioni colpose in danno di A.M. ex art.590, commi 1,2,3 cod.pen., e, previamente concessegli le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena, sospesa e con il beneficio della non menzione, di mesi uno di reclusione.

L’imputato, quale datore di lavoro, è stato così ritenuto responsabile delle lesioni gravi subite dal dipendente A.M. (ustioni agli arti inferiori con inabilità di 105 giorni), a titolo di colpa per violazione dell’art. 255, comma 1, lett. b), 17, comma 1, lett. a), e 28, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008, per la sottovalutazione del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili e per la mancata adozione di adeguate misure organizzative e procedurali, con il divieto di utilizzo del solvente Frekote 44 NC in prossimità della zona di lavoro ove veniva utilizzata la smerigliatrice, e dell’art.37, comma 1, d.lgs.81/2008 per l’inadempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema del rischio specifico di incendio provocato dall’utilizzo di sostanze infiammabili nell’ambito delle mansioni svolte.

Gli elementi essenziali dell’infortunio sono stati così descritti nella sentenza impugnata. A.M. lavorava dal 2005 presso la R., impresa che si occupa di stampaggio di materie plastiche.

Il 12/4/2011 il A.M. stava lavorando su di uno stampo, utilizzando il flessibile (ossia la smerigliatrice); nei pressi c’era una latta contente il solvente Frekote, che veniva utilizzato dagli operanti prima di posizionare il materiale sugli stampi, in modo da poter staccare successivamente più facilmente il prodotto finale; il solvente nel bidone aveva preso fuoco a cause delle scintille prodotte dalla smerigliatrice; resosene conto, il A.M. aveva poggiato il flessibile a terra, ma il bidone era caduto a causa di un urto, insieme al cotone usato per stenderlo; il solvente si era incendiato e le fiamme si erano appiccate ai suoi piedi; l’operaio era stato soccorso da alcuni colleghi che gli avevano tolto gli abiti e spento le fiamme; a causa dell’infortunio A.M. era stato assente dal lavoro per tre mesi ed era stato risarcito dall’Inail con la somma di € 6.000,00 circa.

Ha proposto ricorso l’avv. Ettore P., difensore di fiducia dell’imputato, svolgendo due motivi.

Con il primo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale processuale in relazione all’art.603, comma 3 bis cod.proc.pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La Corte di appello si era limitata a disporre la rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa in punto dinamica dell’infortunio, con la nuova escussione della persona offesa A.M. e del teste M. rigettando la richiesta di una nuova audizione del consulente tecnico di parte A.G., in violazione dell’art.603, comma 3 bis cod.proc.pen., sia alla ratio sottesa a tale normativa ispirata ai principi dell’art.6 della CEDU.

La rinnovazione non era stata estesa agli elementi di fatto necessari per la valutazione dell’eventuale colpa del datore di lavoro, benché l’atto di appello del Pubblico Ministero avesse investito anche tale profilo.

Nell’escludere la necessità della riaudizione del Consulente tecnico la Corte aveva fatto riferimento all’art.603 , comma 3, e non al successivo comma 3 bis, che prevedeva la rinnovazione della deposizione del consulente di parte, a prescindere dalla necessità per la decisione e aveva trascurato inoltre il fatto che tale elemento atteneva, anch’esso, alla prova della dinamica dell’infortunio.

Inoltre, la Corte di appello aveva fondato la sentenza su elementi emersi per la prima volta in secondo grado, difformi da quanto dichiarato in primo grado e sui quali l’imputato non era stato posto in condizione di difendersi (dichiarazioni della persona offesa sulle dichiarazioni attribuitele dal teste M. circa il calcio sferrato alla latta di solvente).

Infine, la sentenza di primo grado si basava anche sulle dichiarazioni dei testi B., P., (che pure avevano entrambi riferito particolari utili alla ricostruzione dei fatti), M. e del C.t.p. A.G., tutte parimenti decisive, ed inoltre sui profili colposi a carico dell’imputato, al cui proposito l’appellante aveva contestato espressamente le valutazioni del consulente A.G. e del teste P., utilizzate dalla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo, proposto ex art.606, comma 1, lett e), cod.proc.pen., il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto rivalutazione delle prove rispetto al giudizio di primo grado, sotto cinque distinti profili.

In primo luogo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità in riferimento all’accertamento di responsabilità penale quanto all’accertamento del fatto.

La Corte territoriale non aveva proceduto alla ricostruzione del fatto, se non in termini eventuali e possibilistici, considerando anche l’ipotesi del calcio sferrato alla latta da parte della persona offesa e confermando anche per tale ipotesi la responsabilità penale dell’Imputato sulla scorta di un viziato ragionamento circolare, secondo cui la violazione della norma cautelare da parte dell’imputato rendeva irrilevante il collegamento causale dell’infortunio a una condotta colposa del lavoratore.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione rispetto alle testimonianze P. e B., poiché, non correttamente, la Corte aveva ritenuto che il fatto storico oggetto di esame dovesse essere ristretto solo all’evento finale e non estendersi alla complessiva situazione spazio-temporale, comprensiva della posizione della latta di solvente, prima e dopo l’infortunio.

In terzo luogo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla diversa ricostruzione dei fatti svolta dalla persona offesa nel corso del processo di appello (in ordine alla posizione relativa della scala e del carrello porta stampi e all’individuazione del tavolo o bancone ove sarebbe stata posizionata la latta, e alla propria collocazione nell’utilizzo del flessibile), condotta ignorando le valutazioni del consulente di parte e le dichiarazioni del teste P. circa la posizione finale della latta di solvente.

In quarto luogo, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine al profilo di colpa specifica di cui alla lettera A) del capo di imputazione, specie con riferimento alle valutazioni espresse dai testi P. e A.G. circa la scarsa infiammabilità del Frekote, la cui etichetta riporta solo la menzione di «prodotto irritante», la cui pericolosità era stata desunta ex post solo dal fatto che i vapori del solvente avevano preso fuoco.

In quinto luogo, il ricorrente lamenta travisamento della prova in ordine al profilo di colpa specifica di cui alla lettera B) del capo di imputazione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Z. all’udienza del 15/2/2015 e al verbale di contravvenzione -prescrizione n.25/11 della ASL di Bergamo………Leggi sentenza completa n. 44301 Fonte Cassazione Web

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