Cassazione Penale, sentenza n. 4490 del 05 febbraio 2021. Omessa valutazione dei rischi e responsabilità di datore di lavoro e RSPP

Infortunio durante lo smantellamento e il ripristino di un impianto idraulico di condizionamento. Omessa valutazione dei rischi e responsabilità di datore di lavoro e RSPP.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Giovanni E.S., quale legale rappresentante della L. …….. s.r.l., datore di lavoro di M.V., e E.S., quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla pena sospesa (condizionatamente all’adempimento della statuizioni civili) di mesi 5 di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili (con previsione di una provvisionale, nella misura del 50% a carico di ciascuno degli imputati, a favore sia dell’Inail sia del lavoratore), per il reato di cui all’art. 590, secondo e terzo comma, cod.pen., per avere cagionato lesioni (consistenti in una malattia di durata superiore a 40 giorni ed in una invalidità permanente del 75%) a M.V. (colpito da un canale metallico, caduto dall’alto, mentre era intento in opere di smantellamento e ripristino di un impianto idraulico e di condizionamento), con colpa consistita nell’omessa redazione del piano operativo di sicurezza contenente la valutazione dei rischi connessi allo smantellamento ed al ripristino di un impianto idraulico di condizionamento e nell’omessa adeguata formazione della vittima su tali rischi, in data 12 aprile 2013.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, gli imputati, che hanno dedotto: 1) l’erronea applicazione dell’art. 41 cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla condotta negligente del lavoratore, atteso che i giudici di merito sono pervenuti ad affermare la loro responsabilità, ritenendo irrilevante la esatta ricostruzione della dinamica del sinistro (“ai fini della determinazione della responsabilità degli odierni appellanti è del tutto irrilevante stabilire se i’importante incidente occorso al sig. M.V. sia dipeso dalla caduta dal trabattello ovvero dall’essere stato colpito in testa dal canale”), senza tener conto che, come emerso dalle risultanze processuali, la vittima ha agito da sola, senza usare i dispositivi di sicurezza, messi a disposizione dalla società, e senza eseguire alcun fissaggio provvisorio, in contrasto con le prescrizioni del piano operativo di sicurezza, di cui aveva conoscenza; 2) l’inosservanza dell’art. 40 cod.pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla violazione delle norme cautelari, in quanto dall’istruttoria espletata sono emerse sia la redazione di un piano operativo di sicurezza specifico relativamente al cantiere ove è avvenuto il sinistro ed alle operazioni in fase di esecuzione (prova testimoniale B., verbale del 28 febbraio 2018, p. 49, e p.o.s. acquisito da ATS di Monza e prodotto in atti, p. 82-83 e 86), sia le specifiche istruzioni fornite dal titolare dell’impresa ai dipendenti nelle riunioni mattutine (prova testimoniale T. e B.), sia la particolare competenza e esperienza della vittima; 3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’individuazione della posizione di garanzia del responsabile per la sicurezza della prevenzione e protezione, che è un mero consulente del datore di lavoro, il quale ha segnalato a quest’ultimo i rischi relativi alla caduta di materiale dall’alto, ai lavori in altezza ed alle fasi transitorie del montaggio dei canali; 4) la violazione dell’art. 597 Cod.proc.pen. e l’omessa valutazione del motivo di appello 1-c, avente ad oggetto il nesso causale tra l’asserita violazione della norma cautelare e l’evento e l’individuazione del comportamento alternativo lecito, che avrebbe evitato l’infortunio.
3. Le parti civili hanno depositato memorie scritte e nota spese. L’Inail ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso e M.V. l’inammissibilità del ricorso……. scarica sentenza. Fonte: Cassazione Web

Nessun commento

Spiacenti, non è possibile inserire commenti adesso

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939