Cassazione Penale, sentenza n. 4743 del 8 febbraio 2021  – omesso approntamento di dispositivi di blocco dei veicoli

Grave infortunio: Interventi meccanici di manutenzione da svolgersi al di sotto del mezzo: omesso approntamento di dispositivi di blocco dei veicoli.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato con riferimento a Q.T.J.A. la sentenza di primo grado e rideterminato la pena, previa dichiarazione di estinzione delle contravvenzioni contestatele, nei confronti di L.T.Q.S.I., revocando le statuizioni civili contenute nella sentenza emessa in primo grado il 11 febbraio 2019 dal Tribunale di Milano in relazione al reato previsto dagli artt. 41,590, commi 1,2 e 3, cod. pen. perché, con condotte indipendenti, cagionavano a M.Q.F.E., dipendente non regolarmente assunto della impresa “N. O.” lesioni personali dalle quali derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo non inferiore a 180 giorni per colpa generica nonché inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Commesso in Milano il 9 settembre 2014.

– Il fatto è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: M.Q.F.E., dopo aver lavorato con regolare assunzione per L.T.Q.S.I. come autista per il trasporto di biancheria, si era dimesso essendogli stata ritirata la patente di guida e successivamente era stato chiamato da L.T.Q.S.I. e dal coniuge Q.T.J.A. saltuariamente perché lavorasse come meccanico; prestava tali attività come meccanico in un capannone in cui erano parcheggiati alcuni furgoni di cui veniva eseguita la manutenzione; sul posto non c’era una officina autorizzata e munita dei necessari macchinari; mentre stava svolgendo attività come meccanico presso il capannone, dopo aver terminato il lavoro della mattina su un camion, era stato incaricato da Q.T.J.A. di occuparsi di un furgone; il mezzo in questione era costituito da una parte motrice a cui era agganciata una sponda idraulica con un treno di gomme gemellato; ritenendo che il controllo del mezzo dovesse essere fatto con il motore acceso, si era infilato sotto al mezzo per controllare e capire che strumenti prendere, sdraiandosi in prossimità delle ruote posteriori del lato destro con la testa sotto il camion e le gambe all’esterno; mentre era sdraiato sotto al mezzo, aveva visto che l’autista A.M. si era avvicinato al lato del conducente ed aveva improvvisamente messo in moto il mezzo dopo aver aperto la portiera e senza salire a bordo del camion; non appena A.M. aveva acceso il motore, il camion si era spostato improvvisamente in avanti e le ruote posteriori del mezzo avevano schiacciato l’addome di M.Q.F.E.;

sentite le urla della persona offesa, A.M. aveva spento il camion e Q.T.J.A. insieme ad un altro uomo si era avvicinato a M.Q.F.E. con un cric per sollevare il mezzo; tuttavia A.M. aveva cercato nuovamente di mettere in moto il mezzo e, poiché gli abiti dei M.Q.F.E. erano rimasti incastrati nelle parti meccaniche del camion, egli era stato trascinato per alcuni metri.

– Ricorrono per cassazione, con un unico atto, Q.T.J.A. e L.T.Q.S.I. deducendo vizio di motivazione in quanto con l’atto di appello avevano rilevato che il comportamento di A.M., che pacificamente aveva messo in moto l’automezzo azionando il dispositivo di avviamento senza salire a bordo, rivestiva quei caratteri di eccezionalità ed abnormità che sono tali da interrompere il nesso di causalità tra la condotta del responsabile della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo. La Corte di appello ha escluso che il comportamento dell’A.M. fosse interruttivo del nesso causale, ritenendolo non esorbitante rispetto a quei rischi che il datore di lavoro è chiamato a governare ma, secondo i ricorrenti, detta ricostruzione non è logicamente sostenibile né è adeguatamente motivata.
La Corte di appello non ha indicato le ragioni sulla base delle quali il comportamento del lavoratore che ha azionato il mezzo non fosse esorbitante, né ha effettuato il giudizio di elevata probabilità logica che consente al giudice di ritenere che il nesso di causa non sia stato interrotto dal comportamento del lavoratore. Nel caso concreto, se anche gli odierni imputati avessero osservato le doverose precauzioni antinfortunistiche ed avessero illustrato correttamente i rischi connessi all’esercizio dell’attività, l’evento si sarebbe verificato ugualmente poiché non era prevedibile che un soggetto mettesse in moto un automezzo pesante senza salirvi a bordo. L’adeguata formazione che i datori di lavoro avrebbero dovuto fornire non avrebbe prevedibilmente riguardato la proibizione di accendere un mezzo pesante senza salirvi a bordo. In ogni caso, i ricorrenti ritengono che nella motivazione della sentenza non sia stato indicato alcun elemento sulla base del quale la Corte di appello abbia effettuato il doveroso giudizio di elevata probabilità logica e non è indicato alcun elemento sulla base del quale si può ritenere che, ove i datori di lavoro avessero fornito le dovute indicazioni di rischio, la messa in moto del veicolo nel modo descritto non avrebbe cagionato l’evento lesivo in questione.

– La condotta ascritta ai ricorrenti consiste nella violazione degli artt. 41 e 590 cod. pen., 2087 cod. civ. nonché 29, comma 1, 36, comma 2, 37, comma 1 e 18, comma 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 per aver omesso di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed elaborare il relativo documento, per aver omesso di assicurare che i lavoratori ricevessero un’informazione specifica in relazione ai rischi ai quali erano esposti, per aver omesso di assicurare che i lavoratori ricevessero formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza con riguardo alle mansioni ad essi affidati, per aver omesso di eliminare o comunque ridurre rischi nell’organizzazione del lavoro, consentendo che i lavoratori con mansioni di manutenzione e di riparazione dei veicoli svolgessero la propria attività senza alcuna precauzione, in specie senza l’approntamento di dispositivi di blocco dei veicoli di volta in volta sottoposti a manutenzione. La questione sottoposta al giudice di appello circa l’efficacia interruttiva del nesso causale ascrivibile alla condotta dell’autista del camion A.M., è stata risolta richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità a proposito della separazione di sfere di responsabilità delle quali ciascun soggetto è gestore in rapporto ai rischi. La Corte territoriale ha, pertanto, escluso che nel caso concreto il comportamento incongruo dell’A.M. avesse introdotto un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante da quelli che i garanti erano chiamati a governare. La questione era stata già affrontata nella sentenza del giudice di primo grado, il quale aveva osservato che sia la condotta dei datori di lavoro che quella dell’autista del mezzo dovessero ritenersi concausa dell’evento, posto che la condotta negligente dell’A.M. non era stata neutralizzata da alcun sistema di bloccaggio del mezzo sul quale lavorava M.Q.F.E., soggetto peraltro privo di formazione specifica. Il datore di lavoro, si legge nella sentenza di primo grado, ha omesso di valutare il rischio derivante dallo svolgimento di interventi meccanici che si effettuano posizionandosi al di sotto del mezzo, ha omesso di apprestare strumenti per evitare il danno derivante dal mancato bloccaggio del mezzo, non si è occupato della formazione del lavoratore infortunato.

5. Tanto premesso, se ne desume l’inammissibilità dei ricorsi, che tendono ad ottenere una ulteriore valutazione dei fatti.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale.

6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Per Questo Motivo (P.Q.M.)
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

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