Cassazione Penale, sentenza n. 8164 del 02 marzo 2020. Infortunio – un’eventuale condotta imprudente del lavoratore era prevedibile

Infortunio con l’impianto di levigatura/squadratura pannelli. Anche se le modalità di intervento prevedevano l’arresto del macchinario, un’eventuale condotta imprudente del lavoratore era prevedibile.

Con sentenza n. 326 emessa in data 18/05/2017, il Tribunale di Belluno, assolveva O.G. dal reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p. in quanto il fatto non costituisce reato, ritenendo che il lavoratore aveva ricevuto adeguata formazione e che non vi era un vero e proprio pericolo specifico da impigliamento, dal momento che gli organi di rotazione della macchina erano protetti da una grata in metallo e che per accedere agli stessi si doveva compiere una manovra del tutto inappropriata, inserendo la mano all’Interno della macchina e dell’ingranaggio stesso e, poco prima dell’incidente, in una analoga situazione, per rimettere il loco il cinghiolo lo stesso lavoratore aveva prima bloccato la macchina.

Con sentenza n. 3966 del 19/11/2018, la Corte d’Appello di Venezia, adita dal Procuratore Generale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava O.G. responsabile del reato ascrittole e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, la condannava alla pena di euro 250 di multa.
L’imputata era stata tratta a giudizio per rispondere del reato suddetto perché, nella sua qualità amministratore unico-legale rappresentante datore di lavoro della ditta M. S.r.l., corrente in Longarone (BL), avente ad oggetto sociale l’attività di produzione e commercio materie plastiche, non impediva e dunque cagionava per colpa al proprio dipendente L.F., operaio addetto all’impianto di levigatura/squadratura di pannelli, lesioni personali consistite in “frattura falange distale e intermedia terzo dito mano dx con multiple ferite lacero-contuse”, da cui derivava una malattia e comunque un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai 40 giorni (per complessivi gg. 51). Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure che (art. 2087 cod. civ.) secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, in particolare nella violazione: – dell’art. 28 d.lgs. 81/2008 per non aver inserito nella valutazione dei rischi le indicazioni delle procedure e delle misure comportamentali da adottare in occasione di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature/macchinari nonché per non aver valutato nel processo di levigatura e taglio pannelli con trasporto degli stessi mediante rulliera la presenza di zone accessibili pericolose…. Scarica sentenza 8164/2020 completaFonte CassazioneWeb

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