Modifica direttiva 2004/37/CE – agenti cancerogeni o mutageni

Il 25 ottobre 2017 Il Parlamento Italiano ha approvato l’adozione della modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in ambito lavorativo. La direttiva si propone di fissare valori limite di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli previsti dalla direttiva del 2004 in vigore, e nel dettaglio:

1,2-epossipropano, 

1,3-butadiene

2-nitropropano

acrilammide

bromoetilene

alcuni composti del cromo VI

fibre ceramiche refrattarie

idrazina

ossido di etilene

o-toluidina

polvere di silice cristallina respirabile

I datori di lavoro dovranno inoltre valutare e individuare per i lavoratori i rischi dovuti all’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e eliminare o ridurre l’esposizione quanto presenti tali rischi.

Vi saranno requisiti minimi per l’eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni.

La direttiva rivede inoltre i valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro per tenere conto dei dati scientifici più recenti.

Le più importanti modifiche al suggerimento della Commissione sono:

polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della prossima valutazione dell’attuazione della direttiva

cromo VI: sarà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva; tale valore scenderà successivamente a 0,005 mg/m³. È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e di 0,005 mg/m³ successivamente,

polveri di legno duro: sarà introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva e di 2 mg/m³ successivamente ,

sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze reprotoxic substances (reprotossiche) nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e avrà la facoltà di presentare una proposta legislativa in materia

sorveglianza sanitaria: il medico o altra figura incaricata alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori può evidenziare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene opportuno e necessario per proteggere la salute del lavoratore oggetto dell’osservazione.

Direttiva 37/2004 CE

Nessun commento

Posta un commento

Commento
Nome
Email
Sito web

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939