Pubblichiamo questo breve articolo a seguito di alcune richieste di chiarimento.

DL 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19

E’ stato pubblicato in Gazzetta il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che dispone la proroga al 30 aprile 2021 della facoltà (prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020) di adottare con D.P.C.M. le misure di contenimento dei contagi da COVID-19 potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte. Viene contestualmente prorogato lo stato di emergenza: su tale aspetto alla norma contenuta nel decreto legge dovrà far seguito la specifica delibera del Consiglio dei Ministri in sostituzione della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Con una modifica all’articolo 1 del D.L. n. 33/2020, inoltre, viene prorogata al medesimo termine del 30 aprile 2021 la data di cessazione di efficacia di tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale, salva la possibilità di adottarle con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Il decreto-legge n. 2/2021 conferma inoltre, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, il divieto di spostamento sull’intero territorio nazionale, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, necessità o salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per il periodo dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, si aggiungono alle misure già previste dal DL. 19/2020, alcune già disposte con il DPCM 3 dicembre 2020, riguardo gli spostamenti concessi tra le ore 5 e le 22 in ambito regionale verso le abitazioni private (limite di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, ad esclusione dei minori di 14 anni e di persone disabili o non autosufficienti conviventi). L’ambito è ristretto a quello comunale per le regioni individuate come aree rosse. Nei casi di limitazione degli spostamenti nel territorio comunale, valgono le eccezioni previste per i piccoli comuni (< 5.000 ab.) per distanze entro i 30 km, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Vengono inoltre estese le misure già previste dal DL. 1 del 2020 per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato quelle con analoga incidenza settimanale dei contagi (50 casi ogni 100.000 abitanti) che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata secondo la procedura di definizione degli scenari di rischio regionale di cui al DL. 33, articolo 1, commi 16-bis, sono inoltre individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure restrittive di cui al DL. 19/2020, disciplinando le attività consentite mediante protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede peraltro l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, ed il relativo tracciamento. Le corrispondenti attività sono affidate al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, chiamato ad informare periodicamente la Conferenza permanente Stato-Regioni sullo stato di attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, già adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021. Specifiche disposizioni vengono inoltre previste per lo svolgimento di elezioni per l’anno 2021 e per la proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno. E’ fatto rinvio al quadro sanzionatorio definito dall’articolo 4 del DL. 19/2020, per cui, in caso di violazioni dei divieti previsti, si applica la sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Fonte: Camera dei Deputati del Parlamento Italiano

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