Il 21 aprile 2021 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429, noto come legge di salute animale – Animal Health Law.

 

Si tratta di un testo unico, l’enorme numero di atti giuridici viene razionalizzato in un’unica legge, sulla salute e benessere degli animali, che sostiene il settore zootecnico dell’UE nella sua ricerca di competitività e di un mercato UE sicuro e senza intoppi degli animali e dei loro prodotti, portando alla crescita e all’occupazione in questo importante settore.
Si tratta di regole più semplici e chiare che permettono alle autorità e a coloro che devono seguire le regole, di concentrarsi sulle priorità chiave: prevenire ed eradicare le malattie.
Sono precisate le responsabilità  per gli allevatori, i veterinari e altri soggetti che si occupano di animali
Le regole permettono un maggiore uso delle nuove tecnologie per le attività di salute animale – sorveglianza degli agenti patogeni, identificazione elettronica e registrazione degli animali.
Una migliore individuazione e controllo precoce delle malattie degli animali, comprese le malattie emergenti legate al cambiamento climatico, contribuirà a ridurre l’insorgenza e gli effetti delle epidemie animali.
Inoltre questo regolamento offre una maggiore flessibilità per adattare le regole alle circostanze locali e a questioni emergenti come il cambiamento climatico e sociale.
Stabilisce una migliore base legale per il monitoraggio degli agenti patogeni animali resistenti agli agenti antimicrobici, integrando le norme e i regolamenti esistenti sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati.
La legge sulla salute degli animali faceva parte di un pacchetto di misure proposte dalla Commissione nel maggio 2013 per rafforzare l’applicazione delle norme di salute e sicurezza per l’intera catena agroalimentare. Come tale, è strettamente legata al regolamento (UE) 2017/625 (“regolamento sui controlli ufficiali”). La legge sulla salute degli animali è anche un risultato chiave della strategia per la salute degli animali 2007-2013, “Prevenire è meglio che curare”.
Diversi atti delegati e di esecuzione sono stati adottati dalla Commissione per rendere applicabili le nuove norme. La Commissione ha debitamente consultato gli esperti, gli Stati membri e altre parti interessate, le parti interessate dell’UE (ad esempio nel comitato consultivo per la salute degli animali) durante la redazione di questi atti delegati e di attuazione, nello spirito dei principi di una migliore regolamentazione.

L’elenco delle malattie animali pertinenti per l’intervento dell’Unione e le categorie di malattie animali e l’elenco delle specie e dei gruppi di specie sono stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1629 e nel regolamento (UE) 2018/1882

Gli Stati membri e la Commissione hanno concordato, nel quadro del comitato PAFF, una serie di elementi pratici transitori per l’uso dei certificati sanitari che dovrebbero accompagnare gli animali e i prodotti animali durante il periodo transitorio tra il 21 aprile 2021 e l’ottobre 2021, come previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, 2020/2236 e 2021/403 della Commissione e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione. Ciò prevede una soluzione transitoria per evitare inutili e potenziali perturbazioni degli scambi con i movimenti all’interno dell’Unione e l’ingresso nell’Unione di alcuni animali e dei loro prodotti. Indicazioni pratiche per quanto riguarda la certificazione durante il periodo transitorio successivo all’entrata in applicazione del MCA sono fornite nella seguente dichiarazione e nel documento di lavoro della Commissione SANTE/7104/2021.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare SANTE-ANIMAL-HEALTH-LAW@ec.europa.eu.

Fonte: Commissione Europea  Traduzione a cura di Mario Padroni

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