Sentenza Cassazione Penale – sfondamento del tetto, omessa predisposizione DUVRI e della verifica capacità tecnico-professionale

Cassazione Penale: sentenza n. 21553 del 3 giugno 2021 – Sfondamento del tetto da parte del lavoratore autonomo. Omessa predisposizione del DUVRI e omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore.

 

Con sentenza del 30.6.2020 la Corte di appello di Firenze confermava la declaratoria di responsabilità di A.P. e della ditta A.P. S.r.l. in ordine, rispettivamente, al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e all’illecito di cui agli artt. 5 e 25-septies d.lgs. n. 231/2001, per avere, in qualità di committente e con violazione delle norme in materia di sicurezza, disposto che il lavoratore autonomo F.F., procedesse alle operazioni di manutenzione della copertura non calpestabile in cemento amianto della ditta, in tal modo cagionando colposamente la precipitazione del F.F. a terra a causa dello sfondamento del tetto, da cui derivavano lesioni personali gravi al lavoratore (fatto del 15.4.2013); colpa consistita nel non aver previamente fornito al F.F. precise indicazioni sull’ambiente di lavoro (art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008), nell’omessa predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI, art. 26, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81/2008) e nell’omessa verifica della capacità tecnico-professionale del lavoratore ad operare in quota (artt. 77, comma 5, e 90 d.lgs. n. 81 cit.).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione l’imputato A.P. e il responsabile civile P. R. Edilizia S.r.l., a mezzo dei rispettivi difensori.

3. I ricorsi proposti da A.P. e da P. R. Edilizia S.r.l., predisposti dall’avv. xxxxxx del Foro di Firenze, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui si individua la colpa specifica del A.P. per non avere adempiuto all’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico­ professionale del F.F., lavoratore autonomo.
Si sostiene l’erroneità del presupposto secondo cui l’incarico dato al lavoratore fosse quello di dover pulire tutta l’ampia superficie del tetto “non calpestabile in cemento amianto”: in realtà dovevano essere pulite solo alcune canaline in cemento di una piccola parte di copertura. La Corte territoriale non spiega per quale motivo sarebbe stata erronea la scelta del lavoratore sulla base di una valutazione ex ante e non ex post. Non è stata considerata abnorme la condotta del lavoratore, nonostante il medesimo si sia portato sul tetto senza prima assicurarsi con le linee vita, che avrebbero potuto scongiurare il rischio di cadute dall’alto. Il F.F. era ben consapevole dei rischi di caduta da quel tetto, sicché il difetto di diligenza del committente non può essere desunto per il solo fatto dell’avvenuto infortunio. Dall’istruttoria è emerso che era sufficiente installare una linea vita provvisoria e non era necessario alcun progetto preventivo ad opera di tecnico specializzato. Il DUVRI non era stato redatto perché si era ritenuto che per il lavoro richiesto fossero sufficienti due giorni, visto che non c’era molto da pulire sul tetto. Il F.F. era un operaio esperto nel settore edile, che avrebbe quindi dovuto sapere da solo come effettuare la pulizia delle canaline su parte del tetto. Le fatture emesse negli anni dalla ditta del prevenuto a quella del lavoratore autonomo costituivano la migliore prova dell’idoneità tecnico­ professionale del F.F…… Scarica sentenza completa  Fonte: CassazioneWeb

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