Sentenza del 07 maggio 2021 – violazioni in materia antinfortunistica del bar ristorante

Cassazione Penale, sentenza n. 17696 del 07 maggio 2021 – violazioni in materia antinfortunistica del bar ristorante.

 

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha condannato L.R. alla pena di€ 3.000 di ammenda in quanto responsabile di plurime violazioni in materia antinfortunistica per omessa adozione di presidi e cautele a tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro in cui era ubicato il bar ristorante dalla medesima gestito riscontrate nel corso di un’ispezione ivi eseguita in data 14.7.2015.
2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto innanzi alla Corte di Appello di Roma atto di appello, debitamente riconvertito, in ragione dell’inappellabilità delle pronunce di condanna alla sola pena pecuniaria, in ricorso per cassazione con il quale articola quattro motivi lamentando:
2.1) il sostanziale travisamento della prova per avere il giudice di merito fondato l’affermazione di responsabilità della prevenuta sulle dichiarazioni di tale teste C. che non risulta essere stato invece mai escusso in dibattimento, né nella fase antecedente delle indagini;
2.2) la veste di amministratrice della società, solo formalmente assunta dalla L.R., avvalorata dalla circostanza che un’altra persona era stata rinvenuta all’interno del locale al momento dell’ispezione, ed a questa era stato consegnato il relativo verbale;
2.3) l’eccessività della pena della quale viene chiesta la riduzione sviluppando un unico pluriarticolato motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt./all’art. e al vizio motivazionale, che/ l’incongruenza delle dichiarazioni della p.o.
A. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza.
1 Risulta dai verbali del dibattimento che erano stati chiamati a deporre entrambi gli agenti in servizio presso il dipartimento di prevenzione della ASL competente autori del verbale redatto a seguito dell’ispezione presso il locale riconducibile all’imputata, tali D. C. e G. C., e che entrambi erano presenti in aula. Tuttavia a seguito dell’escussione del D. C. vi è stata rinuncia da parte del PM all’altro teste dal medesimo indicato, ovverosia al G. C., con l’adesione della difesa, essendosi reputata superflua l’audizione del secondo verbalizzante: è solo per mero errore materiale che dunque nella sentenza impugnata viene indicato con il nominativo di G. C. il testimone escusso, trattandosi invece di D. C., cui vanno conseguentemente riferite le dichiarazioni rese in ordine alle violazioni segnalate nei confronti dell’imputata che ha peraltro ottemperato alle prescrizioni impostele nel corso dell’ispezione, pur senza avere provveduto al pagamento della sanzione amministrativa.
2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile in ragione della sua genericità.
La ricorrente si limita invero ad affermare la carica ricoperta in veste soltanto formale di amministratrice della società W. C. s.r.l. titolare del bar ristorante, senza addurre alcun elemento a supporto della doglianza, né tantomeno risultanze istruttorie indebitamente pretermesse al riguardo o comunque travisate, né fornire il nominativo dell’eventuale amministratore di fatto. Pertanto la contestazione così come formulata non soltanto è indeterminata in punto di fatto, ma è altresì infondata in diritto posto nulla viene argomentato sul mancato esercizio del dovere di controllo che competeva alla prevenuta ex lege, argomento che invece sarebbe stato l’unico spendibile al fine di sostenere che costei era priva di qualunque potere di ingerenza nella gestione della società formalmente amministrata.
3. Quanto al terzo motivo la ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio inflittole chiedendo la riduzione della pena. Al riguardo è sufficiente rilevare che trattasi di istanza palesemente estranea alla fase di legittimità, come emerge dalla tassativa indicazione dei motivi di ricorso per cassazione di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018 – dep. 31/05/2018, Ngom, Rv. 272809).
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende   Fonte: CassazioneWeb    Photo by Petr Sevcovic on Unsplash

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