Corso Addetto Primo soccorso Aziende gruppo B-C
Corso per la formazione degli addetti alla squadra primo soccorso.
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico di Addetto al primo soccorso aziendale devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso, oltre che un aggiornamento periodico triennale della durata di 4 ore). Il percorso didattico, realizzato secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/03 sul pronto soccorso aziendale, prevede una percorso formativo differenziato, a seconda della categoria di appartenenza dell’azienda:
- Aziende di Categoria A – 16 ore
- Aziende di Categoria B-C 12 ore
Classificazione aziende:
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
- I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III)     Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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