Cassazione Penale – 16 febbraio 2018 n. 7704 – Omessa informazione e formazione al lavoratore dipendente

Il fatto poi che l’amministratore della società, non essendo unico, non sia parimenti l’unico su quale grava l’obbligo, ictu oculi nulla incide, poiché la legge non esige che il responsabile sia una sola persona fisica.

1. Con sentenza del 15 dicembre 2016 il Tribunale di Firenze ha condannato G.A. alla pena di € 4000 di ammenda per i reati, avvinti da continuazione, di cui agli articoli 35, primo comma, e 55, quinto comma, lettera o), d.lgs. 81/2008 – per avere quale datore di lavoro omesso di provvedere affinché un suo lavoratore ricevesse un’adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale – e 37, primo comma, e 55, quinto comma, lettera o), d.lgs 81/2008 – per avere, quale datore di lavoro omesso di assicurare che lo stesso lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione dalla prevenzione, azienda, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione d legge e il secondo vizio motivazionale.
Il primo motivo, ex articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., lamenta inosservanza/erronea applicazione degli articoli 36, 37 e 55 d.lgs. 81/2008, e insussistenza della qualifica soggettiva richiesta.
Premesso che sono stati contestati all’imputato reati propri, si asserisce che l’imputato sarebbe divenuto amministratore unico di Immobiliare Arancio S.r.l. – la società che era la datrice di lavoro della persona non informata – con atto del 30 luglio 2012, iscritto poi solo il 20 settembre 2012, e quindi dopo il periodo in cui tale persona fu dipendente.
Inoltre, se – come il Tribunale – si ritenesse che egli fosse stato amministratore della società anche prima del luglio 2012, egli comunque non era amministratore unico, e quindi non era il solo gravato dell’obbligo de quo.
Il motivo è manifestamente infondato, poiché presupposto della responsabilità per i reati propri contestati è la qualità di datore di lavoro, che, visto il rapporto organico, nel caso in cui questo sia una S.r.l., è rivestita dall’amministratore. E l’accertamento della qualità di amministratore dell’imputato fin dal 2009 è stato espletato dal giudice di merito, e non può essere contestato in questa sede.
Il fatto poi che l’amministratore della società, non essendo unico, non sia parimenti l’unico su quale grava l’obbligo, ictu oculi nulla incide, poiché la legge non esige che il responsabile sia una sola persona fisica. (Fonte; www.cortedicassazione.it)

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