Cassazione Penale, caduta dalla scala durante un lavoro in quota “in nero”.

Cassazione Penale, n. 23809 del 21 giugno 2022. Caduta dalla scala durante un lavoro in quota “in nero”. Definizione di “lavoratore”.

 

1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale M.M. era stato condannato – nella qualità di datore di lavoro di B.E.H. – per il reato di cui all’art. 590, cod. pen. ai danni del predetto lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: dell’art. 18, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 81 del 2008, non avendo fornito al lavoratore, impegnato su sua richiesta in un lavoro in quota, i mezzi di protezione adeguati rispetto alla prestazione lavorativa; dell’art. 18, comma 1, lett. g), stesso decreto, per non aver sottoposto il lavoratore a sorveglianza sanitaria; dell’art. 20, comma 2, lett. h), stesso decreto, per non avere formato il lavoratore. Nella specie, secondo l’editto accusatorio recepito dai giudici del merito, il M.M. aveva incaricato la persona offesa di eseguire “in nero” la rimozione di un pergolato antistante l’esercizio di ristorazione gestito dall’imputato, fornendogli all’uopo la scala dalla quale il lavoratore cadeva, mentre era intento nello svolgimento della mansione assegnatagli (in Colle Val d’Elsa il 10/3/2013).

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato con proprio difensore, formulando quattro motivi.
Con il primo, la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla sussistenza della posizione di datore di lavoro dell’infortunato. Osserva la difesa che lo stesso Tribunale aveva configurato in capo al M.M. una duplice veste, ritenendolo anche committente dell’opera, pur in difetto dei relativi parametri, atteso che l’imputato non conosceva lo stato dei luoghi, svolgendo altrove la sua attività, laddove la vittima aveva sempre lavorato nel settore edile e la rimozione del pergolato costituiva un’operazione semplice. La Corte territoriale, di contro, aveva illogicamente negato il presupposto acclarato dal Tribunale, quello cioè della occasionalità del rapporto creatosi tra l’imputato e l’infortunato…..Scarica intera sentenza

Fonte CassazioneWeb

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