Cassazione Penale n. 11958 del 10 aprile 2020 – Apertura priva di protezione e infortunio mortale

infortunio mortale del lavoratore dipendente della ditta appaltatrice e responsabilitĂ  del capo cantiere.

Con sentenza in data 8 febbraio 2019, la Corte d’appello di Roma ha riformato la pronuncia 17 ottobre 2011 del Tribunale della stessa cittĂ , appellata dalle parti civili costituite nei confronti di P.A., D.S. e del responsabile civile C. S.r.l.; in particolare, ha condannato il P.A., che era stato assolto perchè il fatto non sussiste dal Tribunale, e la societĂ  (in solido con il D.S., condannato in primo grado), al risarcimento dei danni morali e materiali dalle stesse patiti e al pagamento di provvisionali.
In particolare, si era contestato al P.A., nella qualitĂ  di capo cantiere della C. S.r.l., societĂ  committente (appaltatrice la E. C. S.r.l. del citato D.S.), il reato di cui all’art. 589 cod. pen., per avere cagionato la morte del lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, R. C., per colpa generica e specifica, consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo consentito alla vittima di utilizzare un locale mansarda (di una delle villette a schiera oggetto dell’opera edilizia in esecuzione) sul cui piano di calpestio si trovava un’apertura (sulla quale avrebbe dovuto essere collocata la scala di collegamento dei piani), priva di qualsivoglia protezione.
Da essa l’infortunato precipitava, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
Questa, in sintesi, la vicenda, descritta nella sentenza impugnata.
Il 6 ottobre del 2006, R. C. era stato trovato cadavere all’interno di una delle villette a schiera in corso di costruzione in un cantiere di via V. a Roma, allestito per l’esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra la C. e la E. C.
Dalla posizione del cadavere emergeva sin da subito che l’uomo era precipitato dal piano mansarda attraverso l’apertura del solaio, priva di protezione.
Le prime dichiarazioni dei soggetti presenti in cantiere e gli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria consentivano di stabilire che i lavori in corso non riguardavano, in quel momento, detta unitĂ  abitativa, giĂ  completata allo stato grezzo.
L’accesso alla villetta A. e alla mansarda, era possibile solo attraverso l’apertura posta sul terrazzino di tale locale, raggiungibile a sua volta solo mediante il posizionamento di una scala sul piano inclinato della falda, sulla quale si apriva il terrazzino stesso.  Scarica sentenza completa   Fonte: Cassazione Web

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