Cassazione Penale n. 24373 del 30 maggio 2018 – Scala, attrezzature di lavoro inidonee

Attrezzature di lavoro inidonee e necessario accertamento delle posizioni di garanzia

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo B) e rideterminando in quattro mesi di reclusione la pena per il reato di cui al capo A), la pronuncia di condanna emessa il 12/11/2014 dal Tribunale di Velletri – Ufficio di Frascati nei confronti di B.R., imputato del reato di cui all’art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (capo A) perché nella qualità di amministratore di fatto della G.E.M.A.R.C. s.n.c. di B.G. & C. e di datore di lavoro di R.G., per colpa consistita nell’inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, dell’art. 71 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, prescrivente che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza adeguate al lavoro da svolgere, metteva a disposizione del lavoratore dipendente R.G. una scala non idoneamente ancorata o vincolata a parti stabili, provocando la caduta in terra del predetto e cagionandogli così lesioni personali consistite in una ferita lacero-contusa della mano destra e del IV dito della mano destra, malattia giudicata guaribile in giorni 50; con una seconda imputazione si contestava la violazione degli artt.71, comma 2, e 87, comma 2, d. Lgs. n.81/2008 (capo B). Entrambi i reati commessi in Montecompatri il 25 luglio 2009.

  1. Il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: il lavoratore R.G., dipendente della G.E.M.A.R.C., era salito su una scala, su disposizione di B.R., per chiudere una finestra posta a poco più di tre metri da terra; nel tentativo di chiudere con forza detta finestra, la scala, priva dei gommini antiscivolo e non aderente al muro per la presenza di materiale in alluminio, era scivolata; il lavoratore aveva tentato di proteggersi nella fase di caduta con la mano, che era finita contro una barra con punta tagliente derivandone una grave ferita lacero-contusa della mano destra e del IV dito; la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea ad impedire cadute dall’alto e non ancorata o vincolata a parti stabili.
  2. B.R. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
  3. a) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine a specifiche doglianze formulate nel primo motivo di appello presentato personalmente dall’imputato nonché nei motivi aggiunti presentati dal difensore e concernenti, in particolare: l’inattendibilità della parte civile, l’immotivato giudizio di inattendibilità del teste I., l’incompatibilità della presenza di calce sugli abiti da muratore del R.G. il giorno dell’infortunio con le mansioni svolte presso la G.E.M.A.R.C., il travisamento della deposizione del teste M. sulle possibili origini della ferita, l’inutilizzabilità ai sensi dell’art.195, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni de relato degli Ispettori del Lavoro B. e C., l’irrilevanza dell’estratto conto previdenziale dell’INPS del R.G. in quanto generato d’ufficio dall’istituto a seguito della denuncia del lavoratore;
  4. b) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e), b) e c) cod.proc.pen, per omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate nel secondo motivo di appello presentato personalmente dall’imputato, per inosservanza dell’art. 299 d. Lgs. n.81/2008 sull’asserita qualifica di B.R. quale datore di fatto, per erronea applicazione dell’art.195, comma 4, cod.proc.pen. per l’utilizzo di dichiarazioni de relato rese alla polizia giudiziaria. In particolare, l’imputato aveva dedotto l’assenza di prove in merito al ruolo da lui rivestito all’interno della società ed in merito all’esercizio di poteri giuridici propri del datore di lavoro, desunti dal mero fatto che avesse chiesto al lavoratore di salire sulla scala e dal fatto che alcuni dipendenti avessero riferito agli ispettori del lavoro che B.R. fornisse direttive, senza considerare il suo ruolo di socio lavoratore ed il vincolo familiare con il legale rappresentante dell’impresa e con colui che la stessa persona offesa aveva individuato come «capo»;
  5. c) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diritto stabilito dall’art.495, comma 2, cod. proc. pen.; violazione del principio di «parità delle armi» sancito dall’art.6, comma 3, lett. d) CEDU in relazione alla revoca da parte del giudice di primo grado, all’udienza del 27 ottobre 2014, della precedente ammissione dei testi a discarico; nonostante la difesa avesse insistito nell’istanza di audizione dei tre testi a discarico assenti all’udienza del 27 ottobre 2014, il tribunale ha immotivatamente ritenuto di disporre l’esame e l’accompagnamento coatto di un solo teste, mentre sarebbero state decisive anche le dichiarazioni degli altri due testimoni, sia in merito al verificarsi dell’infortunio sia in merito al ruolo rivestito dall’imputato nell’organizzazione aziendale;
  6. d) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, con audizione dei due predetti testimoni;
  7. e) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, con acquisizione dei tabulati telefonici del cellulare in uso alla parte civile;
  8. f) violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per l’omessa motivazione in ordine al documento sopravvenuto con il quale l’INPS aveva comunicato alla G.E.M.A.R.C. di aver respinto la richiesta di indennizzo per l’infortunio.
  9. Con memoria depositata il 21 marzo 2018 il difensore di parte civile ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto; deduce, in particolare, che l’erronea dichiarazione di contumacia dell’imputato ha determinato la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, comunque inidonea ad incidere sui termini per impugnare. La parte ha anche chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per motivi non consentiti. Fonte Corte di Cassazione. Foto fonte INAIL, archivi storici

Leggi sentenza del 30 maggio 2018, n. 24373

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