Cassazione Penale, sentenza n. 26858 del 12 giugno 2018. L’operazione pericolosa del dipendente non esclude la responsabilità del superiore in caso di infortunio

L’operazione pericolosa del dipendente non esclude la responsabilità del superiore in caso di infortunio.

La Corte di appello di Ancona il 15 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 5 ottobre 2015, appellata dagli imputati e della società E. s.r.l., sentenza con la quale L.L. e M.L., il primo datore di lavoro e legale rappresentante della ditta e il secondo preposto, socio ed amministratore di fatto della stessa, sono stati riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente F.G.A., con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A), e la società E. responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo B), e, conseguentemente, gli imputati condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile e la società al pagamento di un determinato numero di quote, ebbene, concesse le circostanza attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta agli imputati; stante l’intervenuta rinunzia all’azione da parte della parte civile, ha revocato le statuizioni civili che erano state disposte in primo grado; con conferma nel resto.
2. I fatti sono stato così ricostruiti nei giudizi di merito.
La mattina del 18 agosto 2010 F.G.A., dipendente della società E. s.r.l., con contratto di apprendistato full-time, a partire dal 5 luglio 2010, con le mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici, inquadrato al livello 3 del C.C.N.L., settore meccanico, ed il cui contratto prevedeva un programma di addestramento con attività formativa e teorica, riguardo alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi, veniva inviato presso lo stabilimento della ditta R. s.p.a., in Sassoferrato (AN), in cui la società E. doveva installare un impianto fotovoltaico, per consegnare dei profili di legno, da installare sotto i pannelli solari. Sul luogo era già presente, per la ditta E., M.L.. Va precisato che la E. non aveva ancora iniziato la propria attività, in quanto stava ancora operando un’altra ditta, la C., che doveva preventivamente smaltire l’eternit che era presente sul tetto dell’immobile.
Giunto sul luogo e salito sul tetto, F.G.A. consegnava il materiale che aveva portato con sé a M.L., il quale a questo punto gli dava l’incarico di fermarsi sulla copertura e di chiudere tutti i comignoli ivi presenti con teli di cellophane e con nastro addesivo, per impedire che le polveri di amianto finissero nei condotti ed all’interno dello stabilimento. F.G.A. eseguiva quanto gli era stato richiesto e poi, per tornare verso il punto dal quale era partito, non camminava lungo i lati esterni della copertura, che costituivano un camminamento saldo, ma attraversava diagonalmente la copertura e, nel fare ciò, metteva il piede sopra una copertura-lucernaio (fasce luminose non portanti), che cedeva, e precipitava nel vuoto, arrestandosi dopo tre metri sopra una passerella, così evitando di cadere ulteriormente per altri sette metri sino al pavimento dello stabilimento. Riportava in conseguenza gravi lesioni.
Ciò posto, i Giudici di merito hanno accertato che l’operaio era stato incaricato di svolgere un lavoro in quota, su di una copertura, in una zona giudicata non sicura, senza essere dotato di dispositivi di sicurezza e senza avere ricevuto previamente alcuna formazione e informazione; hanno dato atto dell’assenza in loco di impalcati di protezione, di parapetti o di altri strumenti di protezione dalle cadute, fatta eccezione per una “linea vita” predisposta, però, dalla ditta incaricata di eliminare l’eternit, ma alla quale, comunque, la vittima non poteva agganciarsi, essendo privo di imbracatura; hanno sottolineato che il P.O.S. di cantiere trattava di generici rischi di caduta dall’alto, senza tuttavia individuare le zone sicure e quelle insicure esistenti nella copertura dello stabilimento.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati e la società E., tramite il medesimo difensore, che ha redatto per tutti un unico atto di impugnazione, affidandosi a due motivi, con i quali si denunzia violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano inosservanza delle normative in materia di appalto e di subappalto.
Premettono i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe ritenuto: che la ditta E. ed il preposto M.L. fossero privi del diritto di eseguire il lavoro di chiusura dei comignoli affidato ad F.G.A., cioè che la società appaltatrice – committente, la E., non avrebbe alcun potere di ingerenza in capo alla subappaltatrice, la C., nella esecuzione dei lavori; ed inoltre che il lavoratore, per il solo fatto di eseguire lavori in quota, debba indossare, sempre e comunque, i dispositivi di protezione individuale, nel caso di specie la cintura di sicurezza.
Entrambe le affermazioni sono sottoposte a critica da parte delle difese, che fanno osservare che, alla luce delle previsioni sull’appalto e sul sub-appalto di cui agli arti. 1655 e ss. cod. civ. e delle puntualizzazioni della giurisprudenza di legittimità che si ritiene essere applicabili nel caso di specie, in realtà, si sarebbe trattato di un subappalto solo “parziale”, in cui cioè la ditta appaltatrice avrebbe comunque mantenuto un ampio potere di ingerenza e anche di impartire ordini sia alle proprie maestranze che a quelle della ditta subappaltatrice C.; sicché, secondo i ricorrenti, «sussistendo paritaria responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore in relazione alle maestranze operanti nel cantiere all’epoca dei fatti, non poteva non sussistere anche paritaria potestà decisionale ed operativa, con la conseguenza che pienamente legittimo è stato l’ordine impartito alla parte lesa F.G.A. di effettuare l’opera di chiusura dei comignoli dei capannone» (pp. 5-6 del ricorso);
3.2. Con l’ulteriore motivo di ricorso si denunzia violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di considerare che il lavoratore infortunato avrebbe violato l’art. 20 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cui testo si riferisce.
La Corte di appello avrebbe trascurato – si ritiene illegittimamente ed erroneamente – di considerare che lo stesso infortunato ha violato l’obbligo, di cui alla norma richiamata, di contribuire a realizzare la sicurezza.
Si assume, infatti: che l’ordine impartito da M.L. al dipendente era legittimo, per le ragioni esposte al motivo precedente; che L. avrebbe indicato al lavoratore non soltanto le corrette modalità di esecuzione ma anche la via più sicura da seguire, cioè quella laterale; che ciononostante F.G.A., vedendo che i dipendenti della ditta subappaltatrice per scendere dal tetto seguivano una strada molto più breve, e pericolosa, seguiva il medesimo percorso che, attraverso delle passerelle fatta da tavolame oltrepassava i due ampi lucernai; che, in conseguenza, attraversando le passerelle, cadeva; che, secondo il teste G.C., non vi era l’obbligo nel caso di specie di utilizzare le cinture di sicurezza; che «l’evento dannoso è dunque integralmente ascrivibile a fatto colposo del danneggiato, per avere contravvenuto a specifiche norme di prudenza afferenti il cantiere in cui si trovava ad operare» (così alla p. 8 del ricorso).
In conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «nel caso in esame ricorre violazione, da parte del lavoratore, nonché erronea / omessa applicazione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della lett. a [dell’art. 20 del d. Lgs. n. 81 del 2008] per non avere F.G.A. contribuito agli obblighi di sicurezza disattendendo l’indicazione di seguire il percorso più lungo e più sicuro; della lett. b [del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per non avere osservato le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, della lett. c del richiamato art. 20 del d. lgs. n. 81 del 2008] per non avere utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro (così intendendosi anche i tragitti e le passerelle), ed infine della lett. g dell’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008 per avere compiuto di propria iniziativa una operazione assolutamente pericolosa per la salute e l’incolumità delle persone (anche quelle sopra cui poteva cadere). Da tutto quanto sopra discende l’erronea applicazione, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, di fondamentali normative in materia di sicurezza sul lavoro» (così alle pp. 9-10 del ricorso).
Si invoca, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata. (Fonte Corte di Cassazione).

Leggi sentenza completa n.26858 del 12 giugno 2018

Nessun commento

Spiacenti, non è possibile inserire commenti adesso

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939