Cassazione Penale sentenza n. 36463 del 18 dicembre 2020 – Infortunio occorso al preposto

Infortunio occorso al preposto durante la traslazione di un palo con la gru idraulica

La Corte d’appello di Venezia, in data 8 novembre 2018, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza) la sentenza, per il resto confermata, con la quale il Tribunale di Venezia, in data 5 ottobre 2017, aveva condannato S.C. alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dagli artt. 40 e 590, commi 1, 2 e 3, cod.pen., contestato come commesso in Venezia il 3 febbraio 2012 in danno di M.S..

Oggetto del processo Ă© un infortunio sul lavoro occorso allo M.S., il quale, mediante una gru idraulica, stava eseguendo la traslazione, da un pontone allo specchio acqueo adiacente, di un palo in plastica lungo 5 mt. e avente diametro di 30 cm., che era stato imbracato con una fune a catena; il palo veniva sollevato in verticale ma, a un tratto, si sfilava e cadeva addosso alla cabina di guida; l’urto provocava ai danni dello M.S. le lesioni descritte in rubrica, nonostante questi indossasse l’elmetto di protezione.

Il S.C. risponde dell’infortunio nella sua qualitĂ  di datore di lavoro dello M.S., quale legale rappresentante della societĂ  Cantiere D.M..

Occorre precisare che i profili di colpa specifica a lui in origine contestati erano stati esclusi dal giudice di primo grado, il quale aveva rilevato che le procedure di sicurezza erano state redatte e portate a conoscenza dei dipendenti; del pari era stata esclusa la rilevanza causale sull’accaduto della presenza di un imbrattamento d’olio sul palo. Viceversa, era stato ritenuto decisivo – e non contrastante con il principio di correlazione tra accusa e sentenza – il transito, in prossimitĂ  del pontone, di un natante di servizio della ditta facente capo all’imputato, che avrebbe costretto lo M.S. ad adottare una manovra non corretta per lo spostamento del palo, trovandosi ridotto lo spazio di manovra: su tale peculiare condizione lavorativa la persona offesa non aveva ricevuto adeguata formazione, salvo quella di terminare i lavori nel minor tempo possibile. Il contributo causale dello M.S. nell’incidente veniva stimato nel 50%.

La Corte di merito, dopo avere escluso che la condotta dello M.S. integrasse una fattispecie di comportamento abnorme, ha evidenziato che vi era comunque la prova che l’impianto idraulico del braccio di sollevamento era intriso di olio e ha confermato che il transito dell’imbarcazione di servizio aveva ostacolato la manovra di sollevamento, costringendo lo M.S. a una manovra pericolosa, l’unica concretamente possibile; la persona offesa aveva così assunto un rischio che l’imputato non aveva previsto, dovuto alle condizioni di interferenza e di cattivo funzionamento del macchinario che avevano determinato l’incidente: condizioni rispetto alle quali lo M.S. non poteva autonomamente sospendere il lavoro, senza una previa indicazione in tal senso da parte del datore di lavoro.

Anche il difettoso funzionamento della gru, segnalato dallo M.S. e noto all’impresa, non poteva essere gestito dalla persona offesa.

Avverso la prefata sentenza ricorre il S.C., con atto che consta di tre motivi di lagnanza.

Con il primo motivo, ampiamente ripropositivo di stralci della sentenza di primo grado e del successivo atto d’appello, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere ricordato che il Tribunale aveva escluso la rilevanza causale della presenza di olio a causa di una perdita dalla gru, il ricorrente sottolinea che, nell’appellare la sentenza di primo grado, egli aveva posto all’attenzione della Corte lagunare il fatto che il S.C. non poteva avere disposto l’affiancamento dell’imbarcazione al pontone (indicato come causa dell’infortunio) in quanto non era presente in cantiere; e che lo M.S., quale caposquadra e preposto di fatto, era nelle condizioni di interrompere l’attivitĂ  lavorativa in presenza della situazione di pericolo, ed anzi avrebbe fatto ormeggiare l’imbarcazione di servizio a fianco del motopontone ove egli operava, così da determinare l’ostruzione dello spazio per la manovra di traslazione del palo (manovra errata, per la quale infatti lo SPISAL sanzionava lo M.S.). A fronte di tali lagnanze, prosegue il ricorrente, la Corte di merito si Ă© limitata ad escludere l’abnormitĂ  del comportamento della persona offesa e a ripetere che quest’ultima non era nelle condizioni di interrompere autonomamente l’attivitĂ  lavorativa, senza in alcun modo considerare quanto evidenziato nell’atto d’appello in ordine alla sua qualitĂ  di preposto. Perciò la motivazione della sentenza impugnata Ă© affetta da nullitĂ , non essendosi confrontata con i motivi rassegnati nell’atto d’appello.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto, debitamente documentato, che non risponde a veritĂ  quanto sostenuto dalla Corte di merito in ordine all’impellenza dell’attivitĂ  lavorativa, che avrebbe indotto lo M.S. a non interrompere la propria attivitĂ : in realtĂ , osserva il deducente, per l’ultimazione dei due pontili rimasti da realizzare (dei 4 oggetto dell’appalto) vi era ancora un mese e venti giorni a disposizione, mentre i primi due erano giĂ  stati ultimati in 4 giorni.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, e segnatamente del combinato disposto degli artt. 19 lettera e) e 299 D.lgs. 81/2008, nuovamente sotto il profilo dell’omessa valutazione della qualitĂ  di preposto in capo allo M.S.: qualitĂ  che gli avrebbe imposto di interrompere la sua attivitĂ  lavorativa a fronte della situazione di pericolo in cui egli si era trovato a operare………. Scarica sentenza completa

Fonte: CassazioneWeb

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