Cassazione Penale sentenza n. 58366 del 28 dicembre 2018 – Crollo di una parete durante i lavori di ristrutturazione

Crollo di una parete instabile durante i lavori di ristrutturazione. ResponsabilitĂ  del coordinatore per la sicurezza: non basta il rinvio del POS al PSC.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 17 novembre 2017, confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini condannava B.F., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di un mese di reclusione per il reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen.

Il B.F. era altresì condannato al risarcimento sofferto dalla parte civile da liquidare nel giudizio civile, con il riconoscimento di una provvisionale di euro 1.500 oltre alla rifusione delle spese processuali.

Al predetto imputato, nella qualitĂ  di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, era contestato di avere cagionato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonchĂ© nella violazione di norme antinfortunistiche, lesioni personali della durata superiore ai quaranta giorni a O.T., il quale, lavorando nel cantiere edile per la ristrutturazione di civile abitazione sita in Rimini, dopo che era stata eseguita la demolizione dell’immobile con il mantenimento dei soli muri perimetrali per un’altezza di cm. 310, veniva investito da una parete in precaria condizione di stabilitĂ , ribaltatasi improvvisamente, essendo stata costruita con mattoni inefficacemente legati fra loro da una malta composta di cemento e sabbia marina, sotto la quale erano stati eseguiti lavori di scavo per la realizzazione di travi rovesce e del basamento del nuovo edificio, e che era quasi completamente scollegata dalle altre pareti dell’edificio.

In particolare si addebitava al B.F. la violazione dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 per non avere verificato l’applicazione, da parte dell’impresa Edil N. di M.N., delle previsioni contenute a pag. 37 del Piano di Sicurezza e Coordinamento relative alle misure preventive e protettive atte a scongiurare il rischio di seppellimento dei lavoratori, dovuto a crolli intempestivi e cioè che le precarie pareti perimetrali fossero puntellate e rafforzate adeguatamente.

In Rimini il 09 novembre 2010.

La vicenda processuale veniva così ricostruita dai giudici di merito. L’infortunio era avvenuto in un cantiere sito a Rimini, in via….., avente ad oggetto la ristrutturazione di un fabbricato, originariamente costituito da un piano terreno e da un primo piano coperto da un tetto, quest’ultimo giĂ  rimosso, al momento del sinistro, unitamente a parte dei muri perimetrali (in particolare quelli del primo piano). L’incidente era stato provocato da un crollo verso l’interno nella zona in cui si trovavano gli operai (tra cui l’O.T.) intenti, a fine giornata, a sistemare gli attrezzi della parte centrale della parete est del fabbricato.

I funzionari della locale AUSL avevano accertato che:

– la parte del muro crollata non era stata in precedenza nĂ© tutelata nĂ© ingabbiata con la necessaria puntellatura, e nel punto del crollo era stata praticata un’apertura di circa 2-2,5 metri per fare entrare un escavatorino, con conseguente necessario smontamento di parte dell’impalcatura esterna;

– tale impalcatura esterna rappresentava solamente una protezione verso l’esterno, mentre all’interno non vi era alcuna puntellatura;

– la costruzione era stata a suo tempo realizzata con malta cementizia mescolata con sabbia, e che pertanto risultava poco stabile.

Il muro era crollato a causa di un ribaltamento per un’improvvisa inclinazione verso l’interno della base su cui poggiava, dovuta alla pioggia, caduta copiosamente in quei giorni, ed alla scarsissima stabilitĂ  delle pareti, in quanto il muro risultava totalmente scollegato rispetto al resto dell’edificio, non potendosi considerare sufficiente a realizzare un vincolo statico l’unico collegamento rimasto in piedi, vale a dire la trave posta al di sopra dell’ingresso.

. I giudici di merito accertavano la responsabilitĂ  del B.F., il quale era chiamato a rispondere del contenuto del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) da lui redatto e sottoscritto e del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il quale, seppure sottoscritto dal M.N., quale titolare della impresa costruttrice, era stato da lui avallato e fatto proprio, nella qualitĂ  di Coordinatore per la sicurezza sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, con l’apposizione della firma “per presa visione”. In particolare il predetto non aveva verificato la completa coerenza tra i due piani e non aveva provveduto ad adeguarli in relazione ai lavori da eseguire.

Veniva infatti accertato che mentre nel P.S.C. era stato espressamente previsto il rischio di “seppellimento” e di “sprofondamento” a seguito di slittamento, frana, crollo o cedimento nelle operazioni di scavo o di demolizione, nel P.O.S. tale rischio era previsto solo in relazione alle operazioni di scavo ed era mancante dell’indicazione delle misure di prevenzione da adottare per fronteggiare tale rischio.

Inoltre non aveva vigilato sulla corretta osservanza, da parte dell’Impresa esecutrice dei lavori, delle norme del P.S.C.

B.F., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilitĂ  nella duplice veste di coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale (CSP) e di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE).

Il ricorrente sottolinea come, a norma degli arti. 91 e 92, d.lgs. n. 81/2008, non vi era alcun obbligo da parte suo di integrare il P.O.S. con il rischio specifico di seppellimento da demolizione, dato che lo stesso era previsto nel P.S.C., unitamente a tutte le misure idonee a scongiurarlo.

Sostiene inoltre che era stata l’impresa edile a porre in essere palesi violazioni del P.S.C. (ad esempio l’apertura di un varco nei muri perimetrali), determinando un’evoluzione del cantiere in senso difforme rispetto ad esso e al progetto strutturale creando, così, pericoli nuovi e non previsti senza che nulla venisse comunicato al B.F.. Altra violazione del P.S.C. posta in essere dall’impresa esecutrice riguardava il cronoprogramma allegato al piano medesimo. Sostiene dunque che l’instabilitĂ  del cantiere, la quale è stata la vera causa dell’infortunio, è stata il frutto di una attivitĂ  dell’impresa esecutrice, la quale ha disatteso ogni prescrizione impartita dal CSE e dai progettisti, oltre che dai piani per la sicurezza.

Infine rappresenta che avrebbe potuto rendersi conto dell’evoluzione del cantiere solo con una presenza quotidiana sul luogo non prevista da alcuna disposizione di legge.

3.2. Con memoria depositata in data 10 ottobre 2018 il ricorrente articola motivi aggiunti evidenziando altri profili di manifesta illogicitĂ  della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che era compito del B.F. prevedere che, a fronte del ritrovamento di un elemento costruttivo sconosciuto e non previsto, la ditta esecutrice sarebbe stata costretta a modificare il progetto originale optando per quella precisa soluzione progettuale.

Osserva al riguardo che non era possibile richiedere al coordinatore per la sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva di prevedere, già al momento della redazione del piano di coordinamento della sicurezza e, poi, in sede esecutiva, una decisione della ditta esecutrice tesa a stravolgere il progetto predisposto ed approvato. Fonte CassazioneWeb Scarica sentenza n. 58366 del 28/12/2018

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