Caduta durante l’affissione di un cartellone pubblicitario: mancata formazione e scala portatile non idonea.

Cassazione Penale sentenza n. 39307 del 3 novembre 2021. Caduta durante l’affissione di un cartellone pubblicitario: mancata formazione e scala portatile non idonea.

 

 La Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 7/04/2016, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Benevento nei confronti di DC.D., ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen. perché, quale datore di lavoro, per colpa specifica consistita nella violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro, aveva cagionato la morte del dipendente S.B. in data 21 novembre 2011. All’imputata, amministratrice della DCM DPS erano contestate tre violazioni di norme antinfortunistiche: non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature di lavoro adeguate, aver omesso l’idonea manutenzione delle attrezzature di lavoro e l’omessa formazione del lavoratore.

La dinamica del fatto è stata ricostruita sulla base della visione del filmato registrato dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale «I sanniti» di Benevento nonché sulla base dello stato di fatto constatato sul luogo e descrive l’infortunio come segue: il lavoratore era insieme a un collega presso il centro commerciale intento a montare un cartellone pubblicitario a un’altezza di circa m.2,60 dal suolo; era salito su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili, posizionata parallelamente, così come quella del collega, alla serranda sulla quale si sarebbe dovuto affiggere il cartellone; all’improvviso, per cause non chiaramente visibili dal filmato ma individuate dal giudice di primo grado in una perdita di equilibrio, mentre i due lavoratori salivano ognuno la propria scala reggendo i due estremi del cartellone, lo S.B., giunto all’ultimo piolo, era caduto.

La Corte territoriale, in replica alla prima censura proposta nell’atto di appello, ha ritenuto che, nonostante la scarsa qualità del filmato non consentisse di vedere con chiarezza il momento della caduta, ciò non inficiava la possibilità di accertare gli elementi essenziali del fatto, in particolare che il lavoratore fosse caduto dall’ultimo dei gradini della scala mentre stava eseguendo la lavorazione. Partendo dal presupposto, pacifico, che il lavoratore aveva perduto l’equilibrio mentre era intento a posizionare un cartellone a un’altezza di oltre due metri dal suolo, la Corte ha ritenuto che l’utilizzo della scala messa a disposizione del lavoratore non fosse consentito per quella lavorazione. In particolare, la scala utilizzata era priva di piattaforma (che è un piano orizzontale situato nella parte superiore) e di dispositivo guardacorpo (che è un dispositivo di presa posizionato in cima alla scala). Posto che l’utilizzo di scale prive di piattaforma e guardacorpo…… Scarica sentenza completa

Fonte: CassazioneWeb

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