Adeguamento antincendio scuole, asili nido e alberghi: decreto Milleproroghe

 

Il decreto Milleproroghe  (decreto-legge n.162/2019)  prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

Tra le misure per il comparto edilizia e professioni tecniche, c’è un’importante novità per il settore antincendio: slittano i termini di adeguamento alla normativa antincendio per scuole, asili nido e strutture ricettive.

 

Adeguamento antincendio scuole e asili nido, decreto Milleproroghe 2021

Uno dei principali cambiamenti introdotti  è lo slittamento del termine ultimo necessario per completare l’adeguamento antincendio scuole, asili nido e strutture ricettive.

In particolare:

  • è stato rinviato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, l’adeguamento per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).
  • è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);

Il primo stop del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto del Ministero dell’Interno del 21/03/2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola:

  • l’organizzazione della gestione della sicurezza,
  • l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica,
  • i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni,
  • la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento.

Nuovo termine per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive

Il decreto approvato prevede, oltre allo slittamento dell’adeguamento antincendio scuole e asili nidi, la proroga di un anno del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio negli alberghi.

Per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, gli adeguamenti antincendio di sicurezza slittano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Per l’adeguamento, bisognerà presentare la SCIA parziale entro il 30 giugno 2021.

Il DPR 151/2011 prevede infatti la possibilità di presentare al comando dei Vigili del Fuoco competente la SCIA parziale. Il documento attesta la realizzazione parziale dei lavori di adeguamento che devono essere eseguiti in un’attività.

Relativamente alle strutture ricettive che si trovano in zone colpite da eventi meteorologici iniziati ad ottobre 2018, e in quelle colpite dai terremoti del 2016 e 2017, l’adeguamento potrà essere completato entro il 31 dicembre 2022. Sempre previa presentazione della SCIA parziale entro il 30 giugno 2021.

La data di slittamento riguarda anche i rifugi alpini.

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