Caduta dall’alto da un balcone privo di parapetto. Responsabilità del committente di fatto

Cassazione Penale, sentenza n. 18074 del 10 maggio 2021  – Caduta dall’alto durante i lavori serali in un balcone privo di parapetto, responsabilità del committente di fatto.

 

1. La Corte d’appello di Venezia, in data 7 giugno 2018, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso, il 20 febbraio 2013, aveva condannato R.M. alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a lui contestato come commesso in Biadene di Montebelluna il 16 novembre 2006 in danno di F.D..
L’addebito é mosso al R.M. nella sua ritenuta qualità di committente di fatto di lavori di pavimentazione al secondo piano di una palazzina; secondo l’imputazione, il lavoratore F.D., che stava eseguendo lavori in orario serale su un balcone privo di parapetti a un’altezza di sette metri, era privo di cinture di sicurezza o altro sistema di trattenuta; non erano state predisposte misure idonee a prevenire la caduta dall’alto.
La Corte di merito, nel confermare la condanna emessa in primo grado, ha disatteso le doglianze dell’imputato riferite, in particolare, alla sua qualità di committente di fatto (la società che aveva commissionato i lavori, E. s.r.l., era rappresentata dalla moglie del R.M., S.C., separatamente giudicata). Tanto sulla base delle risultanze emerse, in particolare, dalle deposizioni testimoniali che secondo la Corte di merito avrebbero indicato il R.M. quale soggetto di riferimento presente in cantiere, con il quale le ditte appaltatrici si rapportavano. In particolare la Corte lagunare ha escluso che la posizione dei singoli dichiaranti – che l’appellante aveva giudicato “non disinteressati” e perciò inattendibili – riverberasse effetti sulla fondatezza della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine alla sostanziale qualità di committente rivestita dal R.M.. Da ultimo é stata respinta anche la lagnanza riferita al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il R.M., con atto corredato da una premessa riassuntiva e articolato in tre ampi motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fatto che la Corte di merito ha trascurato il ruolo della titolare dell’impresa committente, S.C., unica ad avere poteri decisionali nella E. s.r.l. e che ha definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento irrevocabile; non ha considerato che l’appartamento ove si verificò l’incidente era stato già venduto e non era neppure nella disponibilità del committente, ma dell’acquirente dello stesso; non ha tenuto conto che il R.M. aveva qualifica di direttore tecnico nella ditta appaltatrice E., incaricata dei lavori di pavimentazione esterna, mentre uno dei testimoni – chiave, ossia C.E., era titolare della ditta incaricata della pavimentazione interna a ciascun lotto e datore di lavoro della vittima. Denuncia inoltre il R.M. la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, delle contraddittorietà tra le versioni dei testimoni G. e C.E., che pure con l’atto d’appello erano state ampiamente denunciate, e la valorizzazione di alcune testimonianze, giudicate dal ricorrente come non decisive: in particolare il riferimento é alla deposizione del teste C., ispettore dello Spisal, a quella del teste S. (acquirente dell’appartamento), a quella del teste B. (muratore nello stabile al grezzo) e a quella del teste C.E., che come si é detto era datore di lavoro della vittima. Per ciascuna delle predette testimonianze il ricorrente mette in evidenza le ragioni che ne renderebbero irrilevante, dubbio o inaffidabile il contenuto; viceversa il deducente lamenta che la Corte di merito non abbia valorizzato quanto riferito dal teste Dario B., il quale era intervenuto proprio in seguito all’incidente rinvenendo il corpo della vittima ed aveva però escluso che il R.M. si comportasse come un committente di fatto. Insiste poi il ricorrente sul fatto che egli non aveva neppure la possibilità di avere il controllo sulle singole unità abitative, già vendute, in quanto egli si occupava esclusivamente dei lavori esterni e non poteva influire sulle misure di sicurezza all’interno dei singoli lotti. Lamenta poi il ricorrente che la Corte distrettuale non abbia affrontato il tema della dipendenza causale dell’evento dalla condotta omissiva del R.M. e dalla violazione di una regola cautelare finalizzata a prevenire detto evento; e non abbia fatto buon governo della regola dell’affermazione di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, del motivo d’appello riferito alla reciproca contraddittorietà delle deposizioni dei testi C.E. e G., le quali pure erano state alla base della pronunzia di condanna in primo grado; in specie, l’omessa motivazione riguardante lé deposizione del G. (che secondo l’appellante era stato indicato univocamente come il delegato dal direttore dei lavori e che, sebbene fosse al corrente della situazione in cantiere, non é stato investito da alcun procedimento penale) si salda nella specie con la decisiva importanza attribuita al medesimo dalla Corte territoriale, che non ha considerato che le sue evidenti responsabilità lo avevano indotto a rendere dichiarazioni menzognere, avendo egli stornato da sé ogni responsabilità in piena contraddizione con quanto dichiarato dal teste C.E., il quale ha riferito di avere fatto presente anche al G. che in cantiere mancavano le protezioni per la caduta dall’alto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e, in specie al diniego delle attenuanti generiche.

Diritto

1. Il ricorso é inammissibile, perché in larga parte articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondato.
1.1. Si premette che, per quanto concerne la posizione di garanzia attribuita al R.M., é necessario muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, secondo cui il committente, anche nel caso di subappalto, é titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272221, citata nella sentenza impugnata). Sull’attribuibilità della posizione di garanzia non solo in seguito a investitura formale, ma anche in seguito all’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, va poi ricordato che essa deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si é verificato il sinistro (ex multis vds. Sez. 4, Sentenza n. 57937 del 09/10/2018, Ferrari, Rv. 274774).
Dunque, la posizione di committente – ancorché “di fatto”, come quella attribuita al R.M. – costituisce, sul piano astratto, posizione di garanzia con riferimento ai luoghi di lavoro ove si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, specie laddove – come chiarito dalla richiamata giurisprudenza – “la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”. E’ certamente tale il caso in cui lavori in quota vengano eseguiti da lavoratori delle imprese appaltatrici senza i necessari strumenti e dispositivi di protezione; ed é esattamente quanto avvenuto nella specie, trattandosi pacificamente di caduta dall’alto di un lavoratore sprovvisto di tali strumenti e dispositivi (cinture di sicurezza o altri aventi analoga funzione) sebbene fosse impegnato su un balcone privo di parapetto, oltretutto in orario serale e senza luce naturale.
1.2. Ciò chiarito, nel caso di che trattasi il ricorrente si duole dell’affermazione di penale responsabilità contestando la sua posizione di “committente di fatto”, ricavata dai giudici di merito essenzialmente sulla base di diverse deposizioni testimoniali, secondo le quali, se é vero che l’amministratrice della società appaltante era formalmente la moglie del R.M., nella sostanza costui si poneva nei rapporti con gli altri soggetti interessati (ditte appaltatrici, acquirenti degli immobili ecc.) come se fosse il dominus della committenza. La posizione del R.M. viene tratteggiata, nella sentenza impugnata, sulla base di un coacervo di elementi di fonte testimoniale, deponenti per l’effettività, in capo all’odierno ricorrente, della posizione sostanziale di titolare dell’impresa che aveva commissionato i lavori, il quale era quasi sempre presente in cantiere, aveva affidato gli incarichi alle ditte appaltatrici con i cui rappresentanti discuteva di prezzi e pagamenti, verificava l’andamento dei lavori, e che come tale – alla luce della richiamata giurisprudenza – doveva ritenersi per ciò stesso garante dei rischi generali connessi alle attività lavorative all’interno del cantiere (v. pagg. 5-6 sentenza impugnata).
1.3. A fronte di ciò, le lagnanze espresse dal ricorrente nei primi due motivi dell’atto d’impugnazione consistono, nell’essenziale, in una sorta di reinterpretazione delle acquisizioni probatorie da parte dei giudici di merito e in una sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rivalutare il peso e l’attendibilità di alcune delle testimonianze raccolte, non senza una censura riferita a presunte contraddittorietà tra alcune deposizioni e a presunte carenze nell’ordito motivazionale della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, secondo l’esponente, non avrebbe fornito risposta ad alcune censure formulate con l’atto d’appello. In realtà, il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (specie se letto unitariamente a quella di primo grado, trattandosi di doppia conforme: in tal senso vds. Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) appare esaustivo ed esente da vizi logici, da contraddizioni o da manchevolezze censurabili in questa sede. Si richiama in proposito il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). Si ricorda inoltre che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
1.4. Manifestamente infondato é pure il terzo motivo di lagnanza, in tema di diniego delle attenuanti generiche. La Corte di merito, non limitandosi a richiamare l’assenza di elementi di positiva valutazione ai fini del riconoscimento delle predette attenuanti, evidenzia anche la negativa biografia penale dell’odierno ricorrente, in quanto gravato da diversi precedenti penali. In proposito é sufficiente ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (fra le tante in senso conforme vds. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).

2. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Fonte: CassazioneWeb

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