Cassazione Penale n. 27944 del 26 giugno 2019 – Operaio sepolto durante lo svuotamento del silos.

Operaio sepolto durante lo svuotamento del silos. Rischio interferenziale, importanza della riunione di coordinamento e redazione del DUVRI.

Con sentenza del 16.11.2015 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e per il resto ha confermato la declaratoria di responsabilitĂ  di E.T. e G.R. per il reato di omicidio colposo in danno di P.G.N., aggravato per la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sulla base della ricostruzione operata in sede di merito, il fatto può essere sintetizzato come segue. La mattina del 22.10.2007 il P.G.N., autista dipendente della Truciolo S.r.l., raggiungeva insieme al collega C.M. lo stabilimento della ditta Stilsedia, presso il quale doveva svuotare il silos contenente trucioli di legno. Gli operai posizionavano il cassone del camion sotto l’imbocco del silos, che conteneva il materiale di scarto della lavorazione del legno che, attraverso due botole quadrate situate all’estremitĂ  inferiore, veniva raccolto direttamente per essere poi trasportato fino allo stabilimento della ditta Truciolo, dove veniva riciclato nella produzione di pallet. P.G.N. era all’interno del cassone quando veniva travolto dalla repentina caduta del materiale, da cui rimaneva schiacciato e completamente sepolto, con conseguente decesso per asfissia meccanica violenta da soffocazione indiretta.

La Corte territoriale, sulla base di quanto processualmente emerso, ha addebitato al G.R., quale committente, ed al E.T., quale datore di lavoro, condotte di cooperazione colposa causative dell’evento, per non avere costoro adempiuto all’onere di informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e per non aver promosso e realizzato la cooperazione e il coordinamento fra le rispettive ditte per l’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi dell’attivitĂ  data in appalto e dai rischi interferenziali. Al G.R. in particolare è stato addebitato di non aver messo a disposizione attrezzature sicure e di non aver redatto il d.u.v.r.i. per la valutazione dei rischi interferenziali; al E.T. di non aver fornito ai lavoratori una adeguata e specifica formazione e di non avere messo a disposizione degli stessi adeguati strumenti di lavoro.

Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati.

G.R. lamenta quanto segue.

I) Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della penale responsabilitĂ  dell’imputato…. scarica sentenza completa.    Fonte CassazioneWeb

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