Cassazione Penale sentenza n. 30011 del 29 ottobre 2020 – Vari inadempimenti del Dlgs. n. 81 del 2008

Vari indampimenti idonei a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori, indipendentemente dalla effettiva verificazione di infortuni

Con sentenza del Tribunale di Torino in data 6/3/2017, G.G. fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno, 2 mesi e 15 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, di una serie di reati commessi nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della S. S.r.l., con stabilimento in XXXXXX e di datore di lavoro: e, segnatamente, di cui agli artt. 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi idoneo a evidenziare i rischi specifici cui eranD esposti i lavoratori operanti nell’unità produttiva di Val ….. (capo 1), 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver assicurato che ciascun lavoratore ricevesse adeguata e specifica formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (capo 2), 37, comma 7, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere assicurato che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, C.A.P., fosse sottoposto a specifica formazione prevista per il suo ruolo (capo 3), 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, per avere tenuto i locali forniti ai lavoratori, per uso di dormitorio stabile, non adeguati ai requisiti di abitabilità prescritti per le case di civile abitazione in termini di superficie, di arredamento necessario alle esigenze dell’igiene e di rispondenza alle norme tecniche applicabili in relazione alla conformità dell’impianto elettrico (capo 4), 64, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per avere tenuto alcune postazioni, dove gli addetti effettuavano saldature a filo continuo, con difetto di sistemi di aspirazione dei fumi e gas sviluppati (capo 5), 64, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere messo a disposizione dei lavoratori, che effettuavano saldature a filo continuo con sviluppo di fumi e gas, dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (capo 6), 29, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere imposto il divieto di fumare in relazione ai pericoli di incendio derivanti dalla tipologia delle lavorazioni svolte (capo 7), 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o comunque idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare il mandrino in rotazione del trapano radiale L 1600 era accessibile in assenza di idonei ripari (capo 8), 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al Iavoro da svolgere o comunque idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare le presse piegatrici Scilla Vl n. 2 e Farina n. 10 (al momento fuori uso) non erano dotate di protezioni o di sistemi protettivi tali da impedire l’accesso alle zone pericolose (capo 9), 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o comunque idonee ai fini della sicurezza e della salute, in particolare i filtri della parete aspirante della zona verniciatura, e non essendo stati i carrelli elevatori ……………. fatti oggetto di idonea manutenzione (capo 10), 80, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008, per non avere adottato misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’impianto elettrico, in particolare nel locale deposito vernici e solventi e nel quadro area plastificazione, non reso conforme ai requisiti delle norme tecniche applicabili, in modo da eliminare il rischio di contatto diretto e indiretto, innesco e propagazione incendi (capo 11), fatti accertati in San Gillio il 12/10/2010 e di cui all’art. 437 cod. pen., per avere omesso di adottare dispositivi di protezione, di emergenza, di riparo, destinati a prevenire infortuni sul lavoro, in relazione alle attrezzature (trapano radiale TL 1600 e presse piegatrici) indicate ai capi 8 e 9, nonostante espresse prescrizioni alla loro regolarizzazione emanate dallo Spresal dell’ASL T03 in data 12/10/2010 (capo 12), accertato in XXXXXX il 9/6/2011….. continua.        Scarica sentenza completa Fonte: Cassazione Web

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