Cassazione Penale sentenza n. 32876 del 24 novembre 2020 – Responsabilità della proprietaria e committente

Responsabilità della proprietaria di un immobile e committente dei lavori di riparazione del pluviale per caduta del lavoratore dal tetto.

La Corte d’Appello di Napoli, ha assolto V.G., V.C. e V.S. per non aver commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.CA. perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le conseguenti statuizioni civili.

La imputazione è relativa al reato di cui all’art. 590 comma 1,2,3; 583 comma 2 cod.pen. e 90 IX comma, 299 e 148 Dlgs 81/2008 perché quale comproprietaria dell’immobile sito in Melito e, quindi, committente e datore di lavoro, per colpa specifica consistita: – nell’aver affidato l’incarico di riparare la pluviale dell’immobile a B.F., persona non idonea a svolgere l’attività commissionata, non essendo dotato dei necessari requisiti tecnico-professionali; – nel non aver verificato che la parte del solaio che il B.F. doveva calpestare per effettuare un sopralluogo finalizzato ad eseguire il lavoro affidatogli fosse resistente al suo peso; – nel non aver dato al B.F. dispositivi di anticaduta e non aver impedito che questi, dopo esser salito nella parte superiore dell’appartamento, onde compiere un preventivo sopralluogo finalizzato a verificare quale fosse la causa della perdita della pluviale ed aver utilizzato come passarella tavole di legno che aveva appoggiato sulle tegole esistenti, cadesse rovinosamente a terra al piano inferiore, a causa del cedimento del sottostante tetto di plexiglas sul quale le tegole erano appoggiate. Il B.F. a seguito della caduta si procurava lesioni gravissime e riportava la compromissione della capacità deambulatoria e della postura eretta. In Melito il 8.10.2010.
La vicenda processuale, all’esito del giudizio abbreviato e la ricostruzione dei giudici di appello veniva così ricostruita: l’infortunio era avvenuto in quanto B.F. era caduto dal tetto dove si trovava per i lavori di riparazione di una delle condotte pluviali di pertinenza dell’immobile commissionati da una delle proprietarie, V.CA. cui veniva attribuita la posizione di garanzia. L’incidente era stato provocato da una delle tegole del tetto che aveva ceduto sotto il peso delle tavole che il B.F. aveva utilizzato per creare un percorso di sicurezza. Fonte CassazioneWeb.

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