Cassazione Penale, sentenza n. 3742 del 29 gennaio 2020 – Pedone travolto e ucciso da un Bobcat.

Pedone travolto e ucciso in cantiere da un Bobcat. Responsabilità dei coordinatori e del responsabile dei lavori – RUP

La Corte di Appello di Napoli con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento il 16.03.2015 nei confronti di B.G., DL.A. e C.M., in relazione al reato previsto dagli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere cagionato per colpa il decesso del pedone N.G. che transitava posteriormente al Bobcat Fiat Koberlco con targa AAY365 e ne veniva travolto a causa del suo scivolamento all’indietro dovuto all’inefficienza degli pneumatici e all’eccessivo carico in relazione alla pendenza del tratto di accesso, con fondo di brecciolino, aperto ai pedoni e più largo dei 50 cm previsti dal Piano generale di sicurezza del cantiere e privo di specifico segnale di divieto. In Campolattaro l’8.05.2006.

All’imputato B.G. era contestato di avere, in qualità di responsabile dei lavori (ex art. 2 e 3 D.Lvo 14.08.1996 n. 494), per conto del Comune che aveva affidato all’impresa A. A. e costruzioni (nei confronti del cui amministratore Z.A. si è proceduto separatamente e che era alla guida del Bobcat Fiat sopra indicato) il recupero di edifici del centro storico, omesso di verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni normative relative all’uso dei segnali di avvertimento e sicurezza, in particolare di assoluto divieto di transito dei pedoni tra la rete di recinzione e i fabbricati, e quelle concernenti la distanza dal muro perimetrale degli edifici di tale rete, non superiore a 50 cm, in modo da impedire il transito di pedoni.

Agli imputati DL.A. e C.M. era contestato di avere, quali coordinatori dei lavori ai sensi dell’art. 5 D.L.vo. n. 494/1996 e il DL.A., anche quale autore del Piano di sicurezza del cantiere, omesso di prevedere l’assoluto impedimento del transito di pedoni attraverso l’accesso a valle e in salita del cantiere in Via Ospedale e comunque gli opportuni dispositivi di protezione per evitare l’accesso da parte di terzi nonché di osservare la prevista distanza di soli 50 cm tra la recinzione metallica e il muro adiacente… scarica sentenza completa  FONTE: Cassazione Web

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