Cassazione Penale, sentenza n. 51530 pubblicata il 15 novembre 2018: “Lavori in quota e linee vita irregolari”.

Cassazione Penale, n. 51530 pubblicata il 15 novembre 2018, “Lavori in quota e linee vita irregolari”. Nessun sostituto del capocantiere assente: responsabilità del datore di lavoro per la caduta di due operai

La Corte di appello di Firenze il 9 novembre 2017 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 19 ottobre 2016, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto R.F., in qualità di datore di lavoro – legale rappresentante della ditta “P.I. 2000 s.r.l.”, responsabile del reato di lesioni colpose gravi, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti dei dipendenti L.M. e G.T., fatto commesso il 5 luglio 2012, in conseguenza condannando lo stesso alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile G.T., da liquidarsi da parte del giudice civile, con assegnazione di provvisionale, ed alla refuslone delle spese dalla stessa sostenute.

In breve i fatti, come ricostruiti dai giudici di merito.

Il datore di lavoro, legale rappresentante della s.r.l. “P.I. 2000 s.r.l.”, R.F., è stato ritenuto responsabile delle gravi lesioni e fratture riportare dai lavoratori dipendenti L.M. e G.T., precipitati dall’altezza di sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto, dopo che si era sfondate alcune lastre, per colpa, sia generica che specifica, in particolare per la violazione dell’art. 71, comma 4, lett. a), d. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto l’imprenditore responsabile per avere consentito che i due, il giorno dell’infortunio, lavorassero in quota provvisti sì – dell’imbracatura ma non assicurati alle linee-vita, linee-vita che, peraltro, erano agganciate a due paletti infissi in un cemento friabile e mancanti di alcune viti; alcune parti del meccanismo della linee-vita non erano nemmeno state installate, tanto che alcune erano state trovate sul tetto (il cordino dissipatore e l’arrotolatore) ed altre, invece, erano state rinvenute dai tecnici della A.S.L. ancora dentro la confezione; gli stessi tecnici della A.S.L. hanno accertato che, anche ove i lavoratori fossero stati agganciati alle linee-vita, le stesse non avrebbero retto in caso di caduta e, inoltre, che non era rispettato il “tirante d’aria”, cioè lo spazio che doveva essere mantenuto libero per evitare che, in caso di caduta, gli operai sbattessero contro i macchinari presenti nella zona sottostante, cosa che era accaduta nel caso di specie. Dunque, in tali concrete condizioni l’aggancio alla corda sarebbero stato – secondo la valutazione dei giudici di merito – del tutto inutile.

Si è sottolineato, inoltre, nelle sentenze di merito che il capocantiere e responsabile della sicurezza, G.B., era assente da giorni e che non era stato rimpiazzato da alcuno; alla richiesta della A.S.L. successiva all’infortunio, la ditta il 10 luglio 2012 trasmetteva un documento con la nomina proprio dell’infortunato G.T., che, però, risultava non avere competenze adeguate. Sotto il profilo della sostituzione di G.B., lo stesso G.B. dichiarava che sapeva che qualcuno, di pari esperienza, avrebbe dovuto sostituirlo, ma non sapeva che cosa in concreto si fosse deciso, mentre gli altri operai escussi dichiaravano che non vi era stata alcuna nomina del sostituto del capo cantiere e che, quindi, si erano organizzati tra loro. Oltre a non avere nominato il sostituto di G.B., R.F., secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello, non era presente in cantiere al momento dell’infortunio. Leggi tutto…….

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