Cassazione Penale, sentenza n. 9216 del 09 marzo 2020. Il verificarsi dell’infortunio era concretamente prevedibile?

Lesioni da schiacciamento per l’operaio dato in somministrazione. Il verificarsi dell’infortunio era concretamente prevedibile?

La Corte d’appello di Ancona, in data 28 febbraio 2019, ha confermato la sentenza con la quale, il 18 aprile 2017, il Tribunale di Ancona aveva condannato G.R. alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall’art. 590, commi 1, 2 e 3 cod.pen., con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso in Morro d’Alba il 26 agosto 2014.

Il G.R. risponde del suddetto reato quale legale rappresentante della T. s.r.l. e datore di lavoro di A.G., operaio dato in somministrazione dall’agenzia G.G. quale addetto alle presse. L’A.G., nell’eseguire un’operazione di stampaggio di componenti plastici su una pressa, posizionava tali componenti sul relativo stampo, introducendo in tale occasione il braccio sotto la matrice dopo avere aperto il riparo di protezione; prima che l’A.G. potesse chiudere tale riparo ed estrarre il braccio, la matrice iniziava a muoversi e colpiva la mano dell’operaio incastrandola sul punzone e cagionando le lesioni traumatiche da schiacciamento meglio descritte in atti. In tal modo, secondo l’addebito, il G.R. avrebbe violato in particolare l’art. 71, comma 1,D.Lgs. n. 81/2008, per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza, ossia nella specie di un’adeguata protezione che impedisse di raggiungere con gli arti la zona pericolosa della macchina.

Nel rigettare l’appello proposto dall’imputato, confermando la sentenza di condanna di primo grado, la Corte dorica, accreditando le dichiarazioni rese dal teste M. (tecnico della prevenzione), ha affermato che l’infortunio si era verificato per un malfunzionamento della pressa, cagionato verosimilmente da una cattiva o non corretta manutenzione del macchinario; non era invece stata fornita dal G.R. la prova del suo assunto, teso a dimostrare che nella specie l’infortunio si era verificato per caso fortuito; a sostegno di tale assunto la Corte di merito richiama la deposizione del teste a discarico A., tecnico della manutenzione dei macchinari, il quale aveva ammesso che la macchina funzionava quando ancora il riparo non era completamente chiuso. Sono state disattese dalla Corte territoriale anche le ulteriori argomentazioni difensive relative al comportamento della persona offesa, che secondo l’appellante doveva giudicarsi come abnorme (in quanto l’A.G. era stato adeguatamente formato e informato dei rischi connessi all’operazione, ma aveva disatteso le istruzioni a lui impartite), a fronte del fatto che le prove raccolte – ed in specie la testimonianza della persona offesa – non consentono di ravvisare alcuna abnormità.

Avverso la prefata sentenza ricorre il G.R., deducendo due motivi di lagnanza….  Scarica sentenza completa

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