Novità e chiarimenti

Scegliere la formazione  secondo il decreto ministeriale 2 settembre 2021

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto ministeriale antincendio, per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello della formazione da garantire agli addetti antincendio.

In tali elenchi, il Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio esemplifica le fattispecie di attività che richiedono una formazione di:

livello 3 (punto 3.2.2), esplicitandole in un elenco di 16 tipologie di attività

livello 2 (punto 3.2.3), cioè: tutte le attività soggette ai controlli dei VVF secondo il D.P.R. 151/11, a meno che non siano già incluse nel livello 3

i cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili e si utilizzano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto

livello 1 (punto 3.2.4), ossia tutte le attività che non ricadono nei punti precedenti.

Schema formazione e aggiornamento addetti antincendio ai sensi del nuovo d.m. 2/9/21

Il modo di procedere della nuova normativa antincendio, quindi, non stravolge quanto previsto dal vecchio D.M. 10/3/98 che prevedeva una formazione per gli addetti antincendio distinta tra attività a rischio di incendio “elevato”, “medio” e “basso”.

A dimostrazione di una continuità tra il vecchio e il nuovo riferimento legislativo, confrontando le attività descritte come riferimento per la scelta i corsi di livello 1, 2 e 3 ai sensi del nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21 e quelle corrispondenti riportate nel D.M.10/3/98 si riscontra, nella maggior parte dei casi, una completa sovrapponibilità.

Individuata in quale fattispecie ricade la propria azienda, il datore di lavoro ha quindi identificato la tipologia di formazione a cui avviare gli addetti antincendio, secondo i programmi e le modalità di erogazione dei corsi previste dal decreto ministeriale antincendio D.M. 2/9/21.

Quale formazione per gli addetti antincendio già formati secondo il d. M. 10/3/98?

Da ottobre 2022 tutte le aziende devono applicare i criteri previsti dal Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio per scegliere il corso antincendio corretto, a prescindere dall’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio secondo i criteri previsti dal D.M. 3/9/21.

Come già detto, vista la sostanziale sovrapponibilità delle normative antincendio (vecchi criteri contenuti nei punti 9.2, 9.3 e 9.4 del D.M. 10/3/98 e nuovi criteri riportati nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 del D.M. 2/9/21), in molti casi è corretto applicare l’immediata corrispondenza tra i corsi di livello “basso”, “medio” e “elevato” del vecchio D.M. 10/3/98 e, rispettivamente, livello 1, livello 2 e livello3 del nuovo D.M. 2/9/21.

Ci sono casi particolari?

Da rilevare la casistica prevista al punto 3.2.2, lettera p), degli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Questo fa ritenere che molte aziende dovranno elevare il livello di formazione della propria squadra di emergenza dall’attuale “rischio medio” al nuovo livello 3 previsto dalla nuova normativa antincendio, dovendo quindi far seguire ex novo la formazione base agli addetti antincendio.

Validità corso antincendio: l’obbligo di aggiornamento della formazione antincendio

Un’ulteriore importante novità introdotta dal nuovo decreto antincendio 2/9/21 è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per gli addetti alla squadra di prevenzione incendi e lotta antincendio, non previsto dal previgente decreto ministeriale antincendio D. M. 10/3/98.

Contenuti e durata di questi corsi di aggiornamento, necessari per garantire nel tempo la validità del corso antincendio svolto dagli addetti, sono indicati all’interno dell’Allegato III al D.M. 2/9/21 e maggiormente dettagliati dal documento INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021 che contiene anche indicazioni specifiche per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio.

Validità del corso antincendio già svolto prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21

Le scadenze per l’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi (D.M. 02/09/2021) sono le seguenti:

per gli addetti che hanno frequentato un corso di formazione o aggiornamento prima del 04/10/2017 si dovrà effettuare un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023;

per gli addetti che hanno frequentato un corso di formazione o aggiornamento dopo il 04/10/2017 si dovrà effettuare un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di effettuazione della formazione o aggiornamento.

È possibile riconoscere una corrispondenza tra la formazione pregressa ai sensi del d. M.10/3/98 e i corsi di aggiornamento previsti dalla nuova normativa antincendio?

A fronte dell’assenza di indicazioni esplicite nel D. M. 2/9/21, per rispondere a tale domanda analizziamo durata e contenuti dei corsi di aggiornamento previsti dal “nuovo” Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio e dal “vecchio” D.M. 10/3/98, così da riconoscere eventuali sovrapposizioni e differenze.

Aggiornamento degli addetti antincendio formati secondo il corso “A” ai sensi del D.M. 10/3/1998 (attività a rischio “basso”): non sono presenti evidenti differenze nei contenuti minimi tra quanto previsto dal corso “rischio basso” secondo il D.M. 10/3/98 rispetto al corso di tipo “1-FOR” previsto dal D.M. 2/9/21, con eccezione della esercitazione pratica sull’uso degli estintori portatili (non richiesta in modo esplicito dalla formulazione dell’Allegato IX al D.M. 10/3/98): in questo caso possiamo ritenere corretto effettuare l’aggiornamento mediante il corso di tipo “1-AGG”, che prevede una formazione sugli estintori e l’esercitazione sull’uso degli stessi, ossia considerando che l’aggiornamento effettuato secondo il nuovo decreto antincendio costituisce anche un’integrazione alla formazione base svolta secondo il “vecchio” decreto.

Aggiornamento degli addetti antincendio formati secondo il corso “B” ai sensi del D.M. 10/3/1998 (attività a rischio “medio”): rispetto al corso di tipo “2-FOR”, il corso “B” prevede come contenuto minimo aggiuntivo la presa visione del registro di prevenzione incendi ed una spiegazione approfondita con esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza, contenuti la cui trattazione è in ogni caso prevista anche dal corso di aggiornamento di tipo “2-AGG”. Pertanto anche in questo caso, la formazione di aggiornamento costituisce anche integrazione degli argomenti non trattati nel corso antincendio base già svolto dagli addetti antincendio.

Aggiornamento di lavoratori formati secondo il corso “C” ai sensi del D.M. 10/3/1998 (attività a rischio “elevato”): le considerazioni sono analoghe a quanto visto per i lavoratori già formati secondo il corso “B”, in quanto le modifiche ai programmi di formazione risultano le medesime. È dunque ragionevole provvedere all’aggiornamento con il corso di tipo “3-AGG”.

Con riferimento alla scadenza prevista per tali aggiornamenti, si ricorda che in base all’art. 7, comma 2 del nuovo decreto antincendio D. M. 2/9/21 questi dovranno essere effettuati:

entro lo scadere del quinto anno dalla data di svolgimento dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento, qualora non antecedenti al 4 ottobre 2017; entro il 4 ottobre 2023 per gli addetti la cui formazione o il cui ultimo aggiornamento si sia concluso antecedentemente al 4ottobre 2017.

Anche in questo caso, in considerazione del precedente vuoto normativo in materia di obbligo di aggiornamento (in ogni caso obbligatorio secondo il D. Lgs. 81/08, ma senza scadenze precisate) e della conseguente possibile prolungata assenza di aggiornamento per gli addetti antincendio, rimane consigliabile valutare l’opportunità di una ripetizione della formazione di base, con particolare riferimento per luoghi dove risultassero applicabili i livelli 2 e 3.

Le nuove prove di spegnimento da svolgere durante i corsi di formazione antincendio: le prove idranti con erogazione di acqua

In un documento intitolato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, emanato nel mese di luglio 2022, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha inoltre esplicitato e dettagliato le modalità di svolgimento dei corsi, introducendo alcune novità non chiaramente presenti nel Decreto ministeriale 2 settembre 2021 Antincendio, tra le quali:

durante i corsi per gli addetti antincendio, per tutte le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua;

tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo – protezioni che dovranno essere integrate, nel caso di focolai reali, con misure tecniche, procedure o dispositivi di protezione individuale ulteriori per la gestione del rischio termico;

le prove con naspi e idranti, previste per i corsi 2-FOR, 3-FOR, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Ciò comporta un maggior approccio pratico nell’addestramento degli addetti antincendio.

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